Si torna a parlare del superbonus 110 e della figura del general contractor. L’occasione è offerta da un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, che ha precisato quali sono le spese detraibili. Con la risoluzione n. 17 del 29 aprile 2026, è stata fatta chiarezza sul corretto trattamento fiscale delle spese sostenute nell’ambito degli interventi che hanno goduto della maxi-agevolazione quando i lavori sono realizzati tramite contratti di appalto e subappalto.
In particolare, con la risoluzione n. 17 del 29 aprile 2026, è stato sottolineato che, ai fini della detraibilità delle spese di coordinamento nei contratti di appalto e subappalto con “general contractor superbonus”, è necessario distinguere tra:
- “general contractor puro”, che fornisce solo prestazioni di coordinamento non detraibili,
- “general contractor appaltatore”, che esegue i lavori di esecuzione con costi detraibili.
L’Agenzia delle Entrate ha rilevato che in presenza di subappalti il corrispettivo applicato dall’appaltatore principale al committente, nella parte eccedente rispetto a quanto riconosciuto ai subappaltatori, in alcuni casi è stato qualificato come compenso per una mera attività di coordinamento.
Alcune imprese, poi, oltre a essere appaltatrici, hanno operato come mandatarie del committente, con o senza rappresentanza, occupandosi dei rapporti e dei pagamenti sia verso i professionisti tecnici ordinariamente coinvolti nella realizzazione delle opere, sia verso quelli incaricati delle attività specifiche richieste dalla normativa sul superbonus, come le asseverazioni e il visto di conformità. In questo modello organizzativo, l’impresa affianca all’attività edilizia un ruolo di coordinamento complessivo e si propone sul mercato come interlocutore unico.
Cos’è il general contractor nel superbonus 110
Secondo quanto chiarito dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, la figura del “general contractor superbonus” non ha un significato giuridico tipizzato nei rapporti tra privati e il suo inquadramento dipende esclusivamente dagli obblighi contrattuali assunti.
Se la diffusione dello sconto in fattura ha favorito modelli accentrati in cui un unico soggetto cura sia l’esecuzione dei lavori sia la gestione amministrativa e finanziaria, includendo i rapporti con tecnici e professionisti, ai fini fiscali è necessario distinguere le diverse prestazioni. In merito, bisogna tenere presente che:
- il corrispettivo relativo all’appalto delle opere è una spesa detraibile;
- il corrispettivo riconducibile a una mera attività di coordinamento o gestione amministrativa non è agevolabile e non consente lo sconto in fattura.
Quindi, nelle attività connesse al superbonus, i rapporti contrattuali più ricorrenti possono essere ricondotti a tre schemi:
- l’impresa è appaltatrice delle opere agevolate e può subappaltarle in tutto o in parte: il corrispettivo pagato dal committente rappresenta il prezzo dell’appalto ed è fiscalmente detraibile, con possibilità di sconto in fattura;
- l’impresa agisce come mandatario del committente per la gestione dei rapporti e dei pagamenti verso i professionisti: il compenso per questa attività, essendo riferibile a un mero coordinamento, non è detraibile e non consente lo sconto;
- l’impresa presta servizi amministrativi legati alla gestione dello sconto in fattura e riaddebita anche i compensi dei professionisti: il corrispettivo trattenuto per tale gestione è considerato un costo non agevolabile dal punto di vista fiscale.
Qual è il ruolo del general contractor nella gestione dei lavori
Nell’offrire chiarimenti circa il general contractor, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato quando precisato con il paragrafo 6.1 della circolare n. 23/2022.
Si tratta dei soggetti che “su incarico dei committenti (persone fisiche, condòmini) gestiscono i rapporti con le imprese nonché, in taluni casi, con i professionisti e i tecnici, che rilasciano le prescritte asseverazioni, e con i Caf o i professionisti che rilasciano il visto di conformità ai fini dell’opzione per il c.d. sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante al committente”, pur nella piena consapevolezza che “tale figura è stata […] normativamente individuata solo dalla disciplina dei contratti pubblici mentre, con riferimento agli interventi edilizi commissionati da soggetti privati, l’attività di ‘contraente generale’ è ordinariamente disciplinata nell’ambito dell’autonomia contrattuale che regola i rapporti privatistici che intercorrono tra il committente/beneficiario delle agevolazioni e le imprese e/o i professionisti”.
Da quanto emerso, dunque, gli schemi contrattuali concretamente utilizzati ai fini dell’applicazione delle agevolazioni fiscali, compreso il superbonus, riguardano esclusivamente i profili civilistici; ma le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del committente/beneficiario dell’agevolazione devono essere debitamente documentate. Tra le spese ammesse al superbonus non rientra l’eventuale corrispettivo corrisposto al general contractor per l’attività di semplice coordinamento, in quanto tale costo non è direttamente imputabile alla realizzazione dell’intervento agevolato.
Il general contractor puro e il general contractor appaltatore
La risoluzione ha poi posto l’accento sulla differenza tra general contractor puro e general contractor appaltatore.
- Il general contractor puro svolge solo attività di coordinamento fungendo da intermediario nella rifatturazione delle spese dei professionisti e/o delle imprese esecutrici dei lavori allo scopo di consentire l’applicazione dello sconto in fattura.
- Il general contractor appaltatore assume l’obbligo di eseguire i lavori e non solo di coordinarli.
Quando il general contractor fa una semplice attività di coordinamento, quindi è “puro”, il relativo corrispettivo non è direttamente imputabile all’intervento agevolato, di conseguenza non dà diritto alla detrazione e allo sconto in fattura.
Quando, invece, il general contractor riveste il ruolo dell’appaltatore, il suo corrispettivo sarà detraibile o potrà accedere allo sconto in fattura purché vengano rispettati i limiti di congruità, dei tetti massimi e delle ulteriori condizioni richieste dalla legge.
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