Obblighi fiscali per chi è iscritto all’Aire e affitta casa in Italia

I chiarimenti del Fisco
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Quali sono gli obblighi fiscali per chi è iscritto all’Aire e affitta casa in Italia? A questa domanda ha risposto di recente il Fisco, chiarendo quali sono gli adempimenti da espletare. Si ricorda che l’iscrizione all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (Aire) è un obbligo del cittadino e costituisce il presupposto per usufruire dei servizi consolari forniti dalle Rappresentanze all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti elettorali, sanitari, sociali e fiscali, civili e personali. Tale obbligo riguarda i cittadini che fissano all’estero la dimora abituale e quelli che già vi risiedono e non sono ancora iscritti.

Il pretesto per fornire gli opportuni chiarimenti è una domanda presentata a Fisco Oggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate: “La dichiarazione dei redditi come cittadina Aire la faccio in Germania. Quali obblighi ho se affitto un immobile di proprietà familiare in Italia?”.

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Quando un cittadino Aire paga le tasse in Italia sull’affitto

Nel fornire i suoi chiarimenti, il Fisco ha precisato che, ai sensi dell’articolo 23 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), ai fini dell’applicazione dell’imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato, tra gli altri, i redditi fondiari relativi a immobili ivi presenti

Il Fisco ha quindi sottolineato che, quando il soggetto non residente affitta l’immobile di proprietà produce un reddito di tale categoria soggetto, in Italia, a tassazione ordinaria o al regime opzionale della cedolare secca

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Dichiarazione dei redditi: quale modello deve presentare il non residente

Il cittadino non residente deve quindi presentare il modello Redditi Persone Fisiche dove dovranno essere dichiarati il reddito fondiario e gli elementi identificativi dell’immobile.

Quali redditi sono tassati secondo l’articolo 23 del Tuir

L’articolo 23 del Tuir, “Applicazione dell'imposta ai non residenti”, stabilisce che, ai fini dell’applicazione dell’imposta nei confronti dei non residenti, si considerano prodotti nel territorio dello Stato:

  • i redditi fondiari;
  • i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali;
  • i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
  • i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato;
  • i redditi d’impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni;
  • i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti, con esclusione: delle plusvalenze derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute; delle plusvalenze derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati, nonché da cessione o da prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti; dei redditi di cui derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l’intervento d’intermediari, in mercati regolamentati; i redditi imputabili a soci, associati o partecipanti non residenti.

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