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Quasi 800 euro per le pensioni pari a tre volte il minimo. Arrivano i calcoli dell'Inps a delineare fino all'ultima cifra i rimborsi determinati in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale, che ha ritenuto illegittimi i blocchi del 2012 e 2013.

Pensioni bloccate, l'ammontare dei rimborsi

La circolare dell'istituto di previdenza prevede, per la prima fascia interessata dal decreto emanato lo scorso mese dal governo, che il reintegro sia pari al 100% di quanto sarebbe loro spettato senza tale blocco. In tutto percepiranno 796,27 euro. Nel dettaglio, 210,6 euro spetteranno per l'arretrato del 2012, 447,2 euro spettano per il 2013. Per il 2014 e 2015, invece, la restituzione sarà pari rispettivamente a 89,96 euro e 48,51 euro. Si tratta, per l'anno scorso e quello corrente, delle differenze tra le rivalutazioni effettivamente ottenute e quelle che si sarebbero avute se gli assegni non fossero rimasti fermi due anni.

La percentuale del rimborso si abbassa, bruscamente, al 40% per le pensioni tra le tre e le quattro volte quella minima, al 20% per quelle comprese tra le quattro e le cinque volte, 10% per quelle fra le cinque e le sei volte. Al di sopra di tale soglia, non c'è alcun intervento correttivo, rispetto a quanto stabilito nella legge Fornero alla fine del 2011. Vale a dire, ad esempio, che un pensionato da 1.800 euro lordi, al quale sarebbe spettato un incremento da 1.122,25 euro per il biennio di blocco, ne riceverà appena 449.

Più penalizzante anche il recupero sui due anni successivi, dato che ha come base un quinto degli incrementi arretrati riconosciuti per 2012 e 2013. Per il 2016 questa quota salirà al 50 per cento.

L'anno venturo, invece, per le pensioni pari a tre volte il minimo è quello in cui l'Inps provvederà a rimettere definitivamente in pari i trattamenti con quanto sarebbe avvenuto se non si fossero mai interrotte le perequazioni annuali.

Rimborsi pensioni bloccate, quando bisogna presentare la domanda

Alla “ricostituzione dei trattamenti pensionistici”, si legge nella nota dell'Inps, “si provvede d’ufficio”. Vale a dire che non bisogna presentare alcun tipo di domanda, sarà compito degli uffici dell'istituto previdenziale provvedere. Con una sola eccezione: i rimborsi sono dovuti anche nel caso in cui il titolare del trattamento sia nel frattempo deceduto. In quel caso, però, gli eredi dovranno presentare una richiesta, in seguito alla quale "il pagamento delle spettanze agli aventi titolo sarà effettuato a domanda nei limiti della prescrizione".

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