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La Naspi è la nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego che spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l’occupazione. Ecco qual è la durata.

La Naspi è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata, i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione sono esclusi dal computo della contribuzione utile. E’ parimenti esclusa interamente la contribuzione che ha dato luogo a prestazioni fruite in unica soluzione in forma anticipata.

I periodi di contribuzione relativi al o ai rapporti di lavoro successivi all’ultima prestazione di disoccupazione, non avendo dato luogo ad alcuna prestazione, sono sempre utili ai fini della determinazione della durata di una nuova Naspi.

Esclusivamente con riferimento ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi entro il 31/12/2015, qualora la durata della Naspi sia inferiore a sei mesi, si considerano utili anche i periodi contributivi che hanno già dato luogo a prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e Mini-ASpI 2012. La durata della Naspi, così calcolata, non può in ogni caso superare i sei mesi (art. 43, comma 4, D.Lgs. n.148 del 2015).

La Naspi spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l’occupazione, ivi compresi:

  • gli apprendisti;
  • i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
  • il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
  • i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni.

La Naspi non spetta:

  • ai dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni;
  • agli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;
  • ai lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa.

Inoltre, non possono accedere all’indennità di disoccupazione Naspi i lavoratori titolari di trattamento pensionistico diretto.

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