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I voucher per il lavoro occasionale saranno reintrodotti a partire dal 2019. Vediamo come funzioneranno e quale il loro trattamento Iva.

Voucher 2019, come funzionano

Dopo la loro abolizione nel 2017 da parte del governo Gentiloni, i buoni per il pagamento dei lavori occasionali, o voucher, verranno reintrodotti dal 2019 per effetto del decreto Dignità. Si tratterà di buoni leggermente diversi da quelli utilizzati in precedenza, che comporteranno diversa modalità di corresponsione e alcuni adempimenti da parte del datore di lavoro, come anche dal lavoratore.

Voucher 2019 per famiglie e imprese

I voucher saranno destinati sia alle famiglie, sotto il nome di Libretto Famiglia Voucher Inps, che alle imprese, chiamati PrestO (che sta per prestazione occasionale). Si potrà procurarseli solo attraverso il canale telematico dell’Inps, a cui occorre registrarsi. Prima di scaricarli, il datore di lavoro dovrà effettuare un versamento F24 al portale per consentire al lavoratore di essere pagato entro il 15 del mese successivo. Il lavoratore dovrà invece fare una comunicazione preventiva al sito Inps al massimo un’ora prima dell’inizio della sua attività. Anche il datore di lavoro dovrà comunicare dati anagrafici, attività e retribuzione collegata.

Voucher 2019, importo

L’importo dei voucher sarà di 12.41 euro per il datore di lavoro (9 euro netti per il lavoratore), e la loro erogazione complessiva non potrà superare i 5 mila euro annui. I mancati adempimenti possono portare a sanzioni fino a 2500 euro.

Il trattamento Iva dei voucher

La norma di riferimento sul trattamento Iva dei voucher, è la Direttiva Comunitaria 2006/112/CE, oltre ad un nuovo “capo” introdotto nella Direttiva UE 2016/1065 (il capo V, Titolo III). Lo scorso 28 dicembre è comparso in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 141/2018 che recepisce quest’ultima direttiva.

Prima che così avvenisse, il trattamento Iva dei voucher prevedeva una distinzione tra buoni visti come pagamento anticipato dei beni e servizi, che quindi andavano soggetti ad Iva quando emessi, e buoni assimilabili a cessione di denaro in pagamento di beni e servizi non individuati a priori, per cui l’Iva non andava quindi considerata prima che venissero spesi.

Quest’ultima era la interpretazione preferita prima dell’arrivo delle nuove norme, che ora individuano tre tipologie di voucher. Come corrispettivo, ovvero che va accettato a fronte della cessione di beni e servizi, come corrispettivo monouso (se è nota la disciplina Iva applicabile alla sua emissione) e come corrispettivo multiuso (se non è nota la disciplina Iva alla sua emissione).

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