L'Inps ha pubblicato la circolare n. 17 con la quale ha reso note le tabelle da utilizzare per il calcolo dei contributi colf 2022. Ecco i valori per l'anno in corso.
Con la variazione Istat, dell'1,9%, nell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e di impiegati, tra il periodo gennaio 2020-dicembre 2020 e il periodo gennaio 2021-dicembre 2021, vengono rideterminate le fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi colf 2022. La decorrenza è dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.
La circolare dell'Inps aui contributi per il lavoro domestico 2022 ha sottolineato che "restano in vigore gli esoneri previsti dall'articolo 120, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con decorrenza 1° febbraio 2001, nonché gli esoneri istituiti ai sensi dell'articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza 1° gennaio 2006, come indicato nella circolare n. 19 dell'8 febbraio 2006. Si conferma, pertanto, la minore aliquota contributiva dovuta per l'Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo Cuaf (Cassa Unica Assegni Familiari) che, ovviamente, incide sull’aliquota complessiva".
I fattori che influiscono sull'importo dei contributi per il lavoro domestico 2022 sono la retribuzione oraria, il numero delle ore contrattuali dichiarate, la Cassa Unica Assegni Familiari e la tipologia del contratto di lavoro.
Ma quando devono essere versati i contributi per il lavoro domestico? La scadenza è trimestrale: dal 1° al 10 aprile per il primo trimestre; dal 1° al 10 luglio per il secondo trimestre; dal 1° al 10 ottobre per il terzo trimestre; dal 1° al 10 gennaio per il quarto trimestre. Se il rapproto di lavoro si interrompe, bisogna effettuare il pagamento entro il decimo giorno dalla data di fine rapporto.
Tabella Inps contributi lavoro domestico 2022 a tempo indeterminato senza il contributo addizionale, di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012
Tabella Inps contributi lavoro domestico 2022 con il contributo addizionale, di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012, da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato
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