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I chiarimenti sul silenzio assenso per la sospensione del mutuo
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Con la lettera circolare del 27 luglio 2020, l'Abi ha acceso i riflettori sul tema del silenzio assenso per la sospensione del mutuo per l'acquisto della prima casa. Vediamo quanto evidenziato.

Nella lettera circolare del 27 luglio 2020, l'Abi ha riportato le Faq oggetto di intervento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che il 22 luglio 2020 ha pubblicato sul proprio sito internet le Faq aggiornate in tema di sospensione mutui e/o finanziamenti alle imprese e alle famiglie e sul Fondo di garanzia delle Pmi. Particolare riferimento è posto al Fondo di solidarietà dei mutui per l'acquisto della prima casa.

Rispondendo alla domanda "Come posso ottenere la sospensione del mutuo sulla prima casa?", viene specificato:

"Chi è in possesso dei requisiti previsti per l'accesso al Fondo deve presentare la domanda di sospensione alla banca. Grazie alle innovazioni introdotte dalla legge di conversione del Decreto Liquidità, la banca, verificata la completezza e la regolarità formale dei documenti presentati, sospende immediatamente l'addebito delle rate del mutuo e inoltra la richiesta a Consap (società pubblica che gestisce il Fondo per conto del Mef). Consap esamina la domanda e comunica la propria risposta entro 20 giorni, trascorsi i quali la domanda si intende accettata (silenzio-assenso). Se la richiesta viene rigettata prima dei 20 giorni la Banca ricomincia ad addebitare le rate del mutuo a partire da quella successiva alla domanda di sospensione".

L'Abi ha poi ricordato che il meccanismo del silenzio-assenso per l'approvazione delle richieste di accesso al Fondo Gasparrini introdotto in sede di conversione del decreto legge 23/2020 si applica anche alle domande già presentate, purché siano state presentate alla propria banca a partire dal 28 marzo 2020.

E' stato chiarito inoltre che con la conversione del decreto legge 23/2020 è stata prevista la sospensione immediata delle rate di mutuo a fronte della sola presentazione della domanda

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