Domanda di

49 Risposte:

13 Settembre 2011, 11:28

Praticamente impossibile, 4+4 e possono farseli tuttti, lo fratto per finita locazione entra al termine dei 4+4 se si rifiuta di rinnovare il contratto e l'inquilino non libera l'appartamento ma contina a pagare il canone vecchio...e per proseguire con la pratica aggiungi altri 3 o 5 anni + buona parcella per l'avvocato.

Quindi per liberare l'appartamento metta in preventiva un minimo di 4 anni ma che possono diventare anche 7 o 9

Unico tentativo proporgli una buona uscita (generosa) per trovarsi un altro appartamento.

Per questo gli appartamenti locati valgono sul mercato un 30% del loro valore.

Lo dico perchè ho passato la stessa esperienza.
Ho ereditato un appartamento nel 2005 con contratto 4+4 in scadenza del 4 anno, ho chiesto venisse liberato ma ha usufruito di tutti gli anni ..finiti anche i +4 non ho rinovato il ocntratto ma ha continuato a doccupare l'appartamento ho offerto tramite il legale un "buono" per l'usicita di 15 canoni mensili....."rifiutato", avviato lo sfratto per finita locazione, deroghe su deroghe alla fine liberato nel febbraio 2012 solo perchè il coune ha offerto un alloggio alternativo, altriementi non si sà quando mai sarebbe stato possibile liberarlo.
Questo vale sopratutto nei centri di grandi città, forse nelle piccole provincie i tempi sono meno lunghi....auguri.

19 Settembre 2011, 12:26

Alla fine dei primi 4 anni la disdetta è possibile solo nei casi espressamente previsti dalla legge (art. 3 primo comma legge 431/98 ) - quindi un anno prima della scadenza andrà inviata ai locatori una raccomandata a.r. Con l'indicazione del motivo della disdetta - e alla scadenza l'immobile andrà lasciato libero - questo è quando previsto "legalmente".
Se la casa vi serve per nessuno dei motivi indicati per legge, suggerirei di contattare l'inquilino e, se avete intenzione di vendere, dare a lui la prelazione, in caso negativo: verificare la sua "voglia di liberare l'immobile" - ed eventualmente trovargli un'altra sistemazione analoga e offrirsi di pagare ogni spesa per il trasloco -

19 Settembre 2011, 19:01

È vero quello che hanno commentato, far liberare un appartamento con contratto 4+4 e anche i contratti in base ai patti territoriali o meglio detti affitti concordati 3+2 se viene pagato regolarmente il fitto mensile, debbono ricorrere i casi previsti dalla legge 431/98, è da dire che a tutela dell'inquilino se la richiesta alla scadenza dei primi 4 o 3 anni a seconda il contratto, se la richiesta di sfratto viene motivata come previsto per legge e il giudice convalida lo sfratto, dal momento che l'inquilino lascia, ha tempo sei mesi per constatare se il proprietario ha rispettato la motivazione dello sfratto. Se la motivazione non è stata rispettata, l'inquilino ha la possibilità di essere reintegrato nell'alloggio, ho di avere un un rimborso pari a 36 mensilità del fitto che pagava.
Per me che sono un inquilino ritengo che una tutela ci debba essere perchè tutti sappiamo cosa significa cambiare casa, dalle nostre parti si dice che la peggior bestemmia che si possa augurare a un cristiano è ( che possa cambiare casa)

29 Settembre 2011, 11:31

Concordo con quanto scritto da jolanda, la disdetta alla fine dei primi quattro anni di locazione è possibile solo per le cause espressamente previste dalla legge.

29 Settembre 2011, 12:02

Ecco i casi previsti dalla Legge 431/1998

art. 3.
(Disdetta del contratto da parte del locatore).

1. Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 e alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi:
A) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado;
B) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità;
C) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune;
D) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori;
E) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso;
F) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo;
G) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

29 Settembre 2011, 12:03

Ed ecco come prosegue l'art. 3
Nei casi di disdetta del contratto da parte del locatore per i motivi di cui al comma 1, lettere d) ed e), il possesso, per l'esecuzione dei lavori ivi indicati, della concessione o dell'autorizzazione edilizia è condizione di procedibilità dell'azione di rilascio. I termini di validità della concessione o dell'autorizzazione decorrono dall'effettiva disponibilità a seguito del rilascio dell'immobile. Il conduttore ha diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui all'articolo 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392, se il proprietario, terminati i lavori, concede nuovamente in locazione l'immobile. Nella comunicazione del locatore deve essere specificato, a pena di nullità, il motivo, fra quelli tassativamente indicati al comma 1, sul quale la disdetta è fondata.

3. Qualora il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio a seguito di illegittimo esercizio della facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il locatore stesso è tenuto a corrispondere un risarcimento al conduttore da determinare in misura non inferiore a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione percepito.

4. Per la procedura di diniego di rinnovo si applica l'articolo 30 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.

5. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato, anche con procedura giudiziaria, la disponibilità dell'alloggio e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato la disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, al risarcimento di cui al comma 3.

6. Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto, dando comunicazione al locatore con preavviso di sei mesi.

claudio
7 Aprile 2019, 15:44

In reply to by geom. Filippo (not verified)

Assurdo prevedere sei mesi di preavviso a fronte di gravi motivi...!

27 Gennaio 2012, 20:23

Punto 6 la dice lunga sulla giustizia ....

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