Domanda di

1 Risposte:

Anonymous
4 Ottobre 2012, 9:54

Buongiorno,

La durata delle locazioni transitorie varia da un minimo di un mese, a un massimo di 18 mesi. Nei capoluoghi di provincia, nonché nei comuni circostanti Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo e Catania, secondo gli accordi territoriali, i canoni potranno essere superiori, fino al 20%, rispetto a quello del contratto concordato di 3+2 anni, purché tale possibilità sia prevista nel relativo accordo territoriale; altrove il canone è libero

Il contratto transitorio è soggetto a dei limiti:

Per i proprietari:

- Dover vendere l'abitazione in tempi brevi;
- Dover destinare l'immobile ad abitazione o ad attività propria o dei familiari;
- Dover eseguire in poco tempo lavori di edilizia;
- Cause di natura legale legate a separazioni o divorzi.

Per gli inquilini:

- Sono necessarie cure e/o assistenza per sé o per i propri familiari in un luogo diverso dalla propria residenza;
- Possedere un contratto o un trasferimento di lavoro a carattere temporaneo;
- Si devono effettuare lavori nella propria casa che la rendano temporaneamente inutilizzabile;
- È in attesa della disponibilità effettiva di un immobile acquistato oppure assegnato da un ente pubblico.

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