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gianluca
6 Agosto 2011, 13:41

Se la ritinteggiatura viene effettuata non in sostituzione di una precendente tinteggiatura deperita ma per una questione meramente estetica, questa potrebbe rientrare tra le innovazioni voluttuarie.

(È innovazione voluttuaria quella che non offre alcuna utilità aggiuntiva all’uso dei beni e servizi comuni)

Vanno quindi presi in esame gli articoali 1121 e 1108 del codice civile che indicano quanto segue.

1121
"Qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.
[II]. Se l'utilizzazione separata non è possibile, l'innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa.
[III]. Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera"

A cui si collega il primo comma dell'art. 1108
"Con deliberazione della maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno due terzi del valore complessivo della cosa comune, si possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento della cosa o a renderne più comodo o redditizio il godimento, purché esse non pregiudichino il godimento di alcuno dei partecipanti e non importino una spesa eccessivamente gravosa."

Experto avalado por idealista

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