5 Risposte:

gianluca
19 Agosto 2011, 18:18

Se ci risiede abitualmente, il certificato di residenza o, in alternativa, le bollette comprovanti i consumi delle utenze, il contratto del telefono, il pagamento del canone rai, la testimonianza dei vicini...

Experto avalado por idealista
Anonymous
22 Agosto 2011, 13:01

Ma la questione riguardava una casa appena acquistata in cui ancora non si abita, ad es., perché la si sta facendo ristrutturare, sebbene sia "destinata" ad abitazione principale. In questo periodo mi sembra di capire che non si ha alcun rimedio contro l'eventuale fallimento della società venditrice. Oppure si salva chi la acquista come "prima casa" ma non chi l'acquista come "seconda casa" sebbene abbia intenzione di farne la sua residenza abituale?

gianluca
23 Agosto 2011, 13:40

Le ricapitolo, per Pigrizia, le indicazioni fornite in altro mio post sulla revocatoria fallimentare. Anche se non riesco a comprendere come le garanzie poste dalla 122/05, prevista per le nuove costruzioni, possano essere applicate alla fattispecie di un immobile che, all'atto del rogito, risulti ancora da ristrutturare! Come potrà verificare l'aspetto di tutela prevalente è dato dal corretto valore di acquisto! "il rischio è quello della revocatoria fallimentare, istituto riformato a partire dal 2005 sia per modifiche apportate alla legge fallimentare, sia per le tutele introdotte dal decreto legislativo 122/05 in particolar modo ci si deve riferire all'articolo 67 della legge fallimentare riformata il quale stabilisce che "Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore: 1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso; ..... non sono soggetti all'azione revocatoria: c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell’articolo 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo gradO...." vanno aggiunte le seguenti disposizione della legge 122/05: "gli atti a titolo oneroso che hanno come effetto il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento di immobili da costruire, nei quali l'acquirente si impegni a stabilire, entro dodici mesi dalla data di acquisto o di ultimazione degli stessi, la residenza propria o di suoi parenti o affini entro il terzo grado, se posti in essere al giusto prezzo da valutarsi alla data della stipula del preliminare, non sono soggetti all'azione revocatoria prevista dall'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni."

Experto avalado por idealista
Anonymous
24 Agosto 2011, 12:57

Semplifico con un esempio:
Compro, mettiamo come "prima casa", un appartamento, nuovo oppure usato, nel quale ho intenzione di stabilire la mia residenza principale. Ma intendo farlo ridipingere ammobiliarlo ecc. Durante questo periodo sono esposto alla revocatoria fino al giorno in cui non ne faccio effettivamente la mia residenza principale? SE sì, esiste un rimedio?

gianluca
3 Settembre 2011, 16:02

Se la vendita è avvenuta al giusto prezzo ai sensi dell'articolo 67 il suo acquisto non sarà soggetto a revocatoria.

Experto avalado por idealista

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