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I casi in cui sono ammesse deroghe alle norme su volumi e distanze tra edifici
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Il Decreto Efficienza Energetica interviene in materia edilizia anche per modificare norme sulle distanze in caso di lavori di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione. Vediamo, nel dettaglio, cosa cambia e in quali casi.

Il decreto in questione entrerà in vigore il prossimo 29 luglio e prevede che, come spiega il sito Edilportale.it “il maggior spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori, necessario ad ottenere una riduzione minima del 10% dei limiti di trasmittanza, non deve essere considerato nel computo dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura”.

La misura, contenuta nel Decreto Efficienza Energetica è in linea con novità del Decreto Semplificazioni che intervengono per la definizione dell'intervento di ristrutturazione edilizia contenute nel Testo Unico dell’edilizia. Finora i lavori eseguiti con demolizione e ricostruzione dell’edificio preesistente, si potevano non conteggiare nella volumetria le innovazioni necessarie all’adeguamento alla normativa antisismica.

Con le novità normative che entreranno in vigore dal 29 luglio, oltre ai lavori per l'adeguamento antisismico, si aggiungono le ristrutturazioni necessarie per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico.

Inoltre, il decreto interviene anche per le modalità di ottenimento della riduzione minima del 10% dei limiti di trasmittanza, si potrà infatti derogare alle norme nazionali, regionali o dei regolamenti edilizi comunali in materia di distanze minime tra edifici, dai confini di proprietà, di protezione dal nastro stradale e ferroviario e in materia di altezze massime degli edifici. Discorso diverso, invece, per le distanze minime riportate nel Codice Civile, che non di potranno derogare

Il nuovo Decreto Efficienza Energetica, sottolinea sempre Edilportale.it, è più permissivo rispetto di quello emanato nel 2014, che invece consentiva una deroga di 25 centimetri per le pareti verticali e di 30 centimetri per gli elementi di copertura.

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