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Le novità della versione aggiornata del Testo Unico dell’Edilizia
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Con la conversione in legge del decreto semplificazioni, in vigore da metà settembre, è arrivata ufficialmente la nuova versione del Testo Unico dell’Edilizia. Vediamo gli aggiornamenti e cosa cambia nello specifico.

Tuttavia, non è escluso che possano arrivare ulteriori modifiche anche a stretto giro di posta. Gli interventi sul Testo Unico dell’Edilizia si sono susseguite nel corso degli anni, visto che i lavori del Tavolo istituito presso il Consiglio Superiore dei lavori pubblici erano partiti a inizio 2018 per la modifica organica della norma. Ma alcune novità sono arrivate solo con il decreto semplificazioni. Vediamo le principali modifiche.

Gli interventi di demolizione e ricostruzione sono ammessi entro i limiti delle distanze legittimamente preesistenti nelle aree in cui non sia consentita la modifica dell’area di sedime per il rispetto delle distanze minime. Per quanto riguarda gli ampliamenti volumetrici, sono consentiti nel caso in cui possano essere realizzati fuori sagoma o con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti.

Come spiega il sito edilportale.com, sono considerate invece come ristrutturazioni edilizie quegli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivo­lumetriche e tipologiche e le modifiche necessarie all’adozione di misure antisismiche, a garantire l’accessibilità, all’istallazione di impianti tecnologici, all’efficientamento energetico e alla rigenerazione urbana.

Tuttavia, le novità introdotte dall’aggiornamento del Testo Unico dell’Edilizia non sono effettive nelle zone omogenee A o in quelle assimilabili, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ambiti di particolare pregio storico e architettonico. Per quanto riguarda queste aree elencate, la demolizione e ricostruzione è consentita solo nell’ambito di piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati e di competenza comunale. Mentre per i lavori di ristrutturazione edilizia è obbligatorio rispettare la sagoma, i prospetti, l’area di sedime e le caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente.

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