Il nuovo Codice Appalti 2023 è già stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Tuttavia, per l’effettiva entrata in vigore bisognerà aspettare ancora un po’. Nello specifico, le nuove misure saranno effettive a partire dal 1º luglio. Scopriamo quali sono tutte novità contenute nel testo e cosa cambia per i professionisti e le imprese che dovranno adeguarsi alle nuove norme. Ecco tutto quello che c’è da sapere.
Quando entrerà in vigore nuovo Codice appalti?
Il nuovo Codice Appalti 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e approvato dal Consiglio dei Ministri del 28 marzo, entrerà in vigore dal 1° aprile 2023, ma i suoi effetti si produrranno a partire dal 1° luglio 2023.
Le novità del codice appalti 2023
Alcune disposizioni contenute nel testo del nuovo Codice Appalti prevedono un periodo transitorio più lungo. Nel dettaglio, le novità riguardano la liberalizzazione dei contratti fino a 5,3 milioni di euro, la riduzione dei livelli di progettazione, l’appalto integrato e tutela del made in Italy.
Affidamento diretto e procedura negoziata
Il nuovo Codice Appalti prevede che, dal 1° luglio 2023, l'affidamento diretto sarà consentito per i lavori di importo inferiore a 150mila euro e per i servizi, architettura, progettazione e ingegneria al di sotto di 140mila euro.
Oltre questi importi (entro le soglie comunitarie) si potrà ricorrere alla procedura negoziata senza bando, consultando un numero di operatori via via crescente. Oltre gli importi previsti dalle soglie comunitarie (5,3 milioni di euro per i lavori), diventerà obbligatorio bandire le gare d’appalto.
Appalto integrato e subappalto a cascata
Sempre con decorrenza dal 1° luglio 2023, il nuovo Codice Appalti consentirà sempre l’appalto integrato. Si tratta dell’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Nessun limite nemmeno per il subappalto.
Livelli di progettazione ridotti
Il nuovo Codice Appalti riduce i livelli di progettazione, che passano da 3 (progetto di fattibilità tecnico-economica, progetto definitivo e progetto esecutivo) a 2 (progetto di fattibilità tecnico-economica e progetto esecutivo). A sparire è il progetto definitivo, si potrà invece affidare le gare sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica.
Le novità per il RUP
Il RUP cambia significato dal 1° luglio 2023. Il Responsabile Unico del Procedimento, come era conosciuto fino a oggi, diventerà acronico di Responsabile Unico del Progetto. Si tratta di una figura individuata per assicurare il completamento degli interventi nei termini prestabiliti e potrà essere coadiuvato da responsabili di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, esecuzione e affidamento.
Dissenso costruttivo
Dal 1° luglio 2023, i soggetti chiamati ad esprimere il proprio parere in Conferenza di Servizi non solo dovranno motivare il loro eventuale dissenso, ma dovranno formulare una proposta alternativa.
Revisione dei prezzi
Il nuovo Codice Appalti introduce una clausola di revisione dei prezzi obbligatoria, che scatterà automaticamente per variazioni dei costi maggiori del 5% dell’importo complessivo. La compensazione coprirà l’80% della variazione. Le variazioni saranno valutate con riferimento agli indici sintetici Istat.
Illecito professionale
Per non far bloccare le procedure per contenziosi, il nuovo Codice Appalti introduce due novità. Per i professionisti e le imprese, a partire dal 1° luglio 2023, l’illecito professionale sarà fatto valere solo a seguito di condanna definitiva, condanna di primo grado o misure cautelari.
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