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Addio certificazione: l'ape è il nuovo attestato energetico di un immobile

A soli 18 mesi dal suo ingresso sulla scena immobiliare la certificazione energetica degli edifici (ace) va in pensione. Al suo posto arriva l'ape, attestato di prestazione energetica, istituito dal decreto legge 63/2013 e pubblicato in gazzetta ufficiale il 6 giugno. L'ape è obbligatorio per gli edifici di nuova costruzione, per quelli ristrutturati in modo sostanziale e per tutti gli immobili in vendita o in affitto

L'Italia recepisce in questo modo pienamente la direttiva europea 2010/31/ue, visto che con la precedente legge si era prodotto un quadro normativo parziale, oggetto già di multa da parte delle autorità europee. Attualmente si va infatti da un estremo all'altro, con regioni come la Lombardia che applicano delle multe a chi non dichiara l'ace, che contiene la classe, e l'ipe (indice di prestazione energetica, corrisponde al consumo espresso in kw/h) negli annunci, e altre che non hanno legiferato affatto

Cosa cambia :

1. Nuove costruzioni e ristrutturazioni

Per tutti gli immobili nuovi e per quelli che sono stati ristrutturati scatta l'obbligo dell'ape. Nel caso di questi ultimi si mantiene come soglia limite quei lavori che abbiano insistito su oltre il 25% della superficie dell'involucro dell'intero edificio. È il caso dei rifacimenti di pareti esterne, intonaci esterni, tetti o impermeabilizzazioni delle coperture. Rientrano sia i lavori di ristrutturazione straordinaria e ordinaria

2. Annunci immobiliari

Tutti gli annunci di immobili in  vendita e in affitto devono riportare l'indice di prestazione energetica (ipe) e la classe energetica corrispondente, nella consueta scala che va da g (la peggiore) ad a+. In fase di contrattazione l'ape dovrà essere resa nota, mentre andrà poi allegata ai contratti di locazione o agli atti di compravendita

3. Quanto vale l'ape

La durata è di 10 anni, sempre che non siano intervenuti nel frattempo lavori di ristrutturazioni che richiedano il rifacimento dell'attestato

4. Sanzioni

E qui scatta la mazzata, perché le multe per mancata redazione dell'ape nei casi prima indicati (vendita, locazione, ristrutturazione) possono arrivare anche a 18mila euro, da un minimo di 300 euro. Ecco le sanzioni possibili

- Per il costruttore o il proprietario di un nuovo edificio, o di un edifcio sottoposto a lavori di ristrutturazione, la  multa va da 3.000 a 18.000 euro

- Per il proprietario che non provvede a dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari in vendita, la sanzione va da 3000 a 18000 euro

- Nel caso di locazione, invece, la sanzione amministrativa va da 300 euro a 1800 euro

- In caso di violazione dell’obbligo di riportare i parametri energetici nell’annuncio di offerta di vendita o locazione, il responsabile dell’annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro

- Il professionista che redige l'attestato in modo incorretto, senza cioè rispettare i criteri stabiliti dalla legge, pagherà una multa tra i 700 e i 4200 euro

5. Decadimento forzoso

Gli edifici o le unità immobiliari che non rispettino il calendario dei controlli obbligatori dell'efficienza energetica degli impianti termici vedranno decadere l'attestato il 31 dicembre dell'anno successivo rispetto alla scadenza non rispettata

6. Cosa faccio se ho già l'ace

Niente panico, sarà valida fino al suo decadimento naturale, a meno che non si facciano dei lavori di ristrutturazione

7. Quando entra in vigore

Fino a che il governo non emanerà il decreto attuativo tutto resta sospeso e nella fase transitoria valgono le norme sull'ace, sebbene i nuovi certificati avrenno già il nuovo nome

Approfondimenti: visualizza integralmente le disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/ue del parlamento europeo e del consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla commissione europea

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Tutto sulla certificazione energetica

Confedilizia, il mattone è bloccato a cusa della certificazione energetica

Lombardia, cosa cambia con l'introduzione dell'ape

Il governo pensa modificare la clausula sulla nullità dei contratti

Senza l'attestato energetico nulli i contratti di vendita e affitto

Gli agenti immobiliari si ribellano

Il caos del certificato energetico: vale la norma regionale o quella nazionale

Le sanzioni previste

Opportunità di lavoro: come diventare certificatore

Scarica il software docet

La differenza tra ace e ape

 

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Vedi i commenti (15) / Commento

15 Commenti:

4 Luglio 2013, 12:12

Ulteriore balzello per complicare le cose.
Dobbiamo lavorare dal 01 gennaio al 31 luglio per pagare le tasse. Mentre dal primo agosto finalmente abbiamo tempo per dedicarci alle burocrazie per pagare le tasse e per evitare le salatissime multe per chi sbaglia. Forse ci rimmarrà qualche giorno all'anno per poter guadagnare qualcosa per noi.
Qunto mi piacerebbe andare all'estero a lavorare!!!

6 Luglio 2013, 10:06

Che gli venga la morbidezza spinta

gabriele
17 Luglio 2013, 15:09

Io userei dei codici alfanumerici al posto degli acronimi almeno eviteremmo questo inutile cambio di nomi

22 Luglio 2013, 10:06

Guadagnare per noi ?
Solo tasse-
Viene voglia di chiudere tutto !

3 Agosto 2013, 8:59

L’attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti.!!
CHE PROVVEDIMENTO ESSENZIALE PER LA RIPRESA ECONOMICA !!
E’ stata definitivamente approvata dal Senato la legge di conversione del D.L. N. 63/2013.
Rispetto al testo del D.L. 63/2013, in sede in conversione, è stata introdotta una nuova disposizione (il comma 3-bis dell’art. 6 del D.lgs. N. 192/2005) di grande rilevanza per l’attività notarile, la quale prevede che “L’attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti”.
La norma pone non pochi dubbi, anche sul piano dell’interpretazione sistematica, e suscita alcune perplessità interpretative, sin dalla sua prima lettura.
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del D.L. N. 63/2013 è prevista per la giornata di OGGI sabato 3 agosto 2013 ed entrerà in vigore il giorno successivo---------
Sicuramente se ne deve ammettere l’applicazione all’atto di PERMUTA , quanto meno argomentando ex art. 1555 c.c. (Le norme stabilite per la vendita si applicano alla permuta, in quanto con questa compatibili), mentre, al contrario, si deve esclude che la disciplina in esame si applichi agli atti di DIVISIONE in ragione della loro natura dichiarativa.
Per quanto riguarda gli altri atti traslativi a titolo oneroso, in relazione a quella che pare essere la “ratio” della disciplina in materia di efficienza energetica, più che in relazione al dato testuale, sembra più opportuno fare riferimento all’effetto economico del negozio avente per oggetto edifici energeticamente rilevanti, per cui si dovrà ritenere plausibile la sussistenza dell’obbligo di allegazione in occasione della stipula di tutti quegli atti che comportino l’immissione nel mercato immobiliare e la successiva commercializzazione di edifici comportanti un consumo energetico…..
In base alla nuova norma sono soggetti all’obbligo di allegazione gli ATTI A TITOLO GRATUITO che comportino “il trasferimento di immobili”.
Dal generico riferimento “agli atti a titolo gratuito”, consegue che la disciplina in esame dovrà intendersi riferita non solo alla fattispecie negoziale disciplinata dagli articoli 769 ss. Cod. Civ., ma anche ad ogni altro negozio nel quale – anche senza spirito di liberalità – vi sia trasferimento di immobile a titolo gratuito. Nei casi in cui, cioè, a fronte del trasferimento della proprietà o DI ALTRO DIRITTO REALE ( NUDA PROPRIETA’ , uSUFRUTTO , sUPERFICIE , ) su un immobile da una della parti contrattuali a favore dell’altra, quest’ultima non sopporti alcun sacrificio, non essendo tenuta né a corrispondere un corrispettivo in denaro o in natura, né ad obbligarsi ad un determinato comportamento. E quindi, ad esempio, il patto di famiglia (con il quale si trasferisca un'azienda comprendente edifici ovvero nel quale sia prevista la liquidazione dei legittimari in natura mediante il trasferimento di edifici), il trust (non auto dichiarato), ecc. Ne restano esclusi gli atti a titolo gratuito privi di effetti traslativi (ad esempio la convenzione comportante la costituzione di un fondo patrimoniale senza trasferimento di proprietà dell’immobile, il vincolo di destinazione ex 2645-ter c.c., ecc.)…
Il D.L. 63/2013 ha innovato anche la disciplina applicabile in caso di locazione, stabilendo che gli obblighi di dotazione ed allegazione dell’attestato di prestazione energetica sorgano anche nel caso di stipula di un contratto di locazione.
Peraltro deve trattarsi di una NUOVA LOCAZIONE
Non si applica la disciplina in commento, pertanto, se non si è in presenza di una nuova locazione (ad esempio un contratto che rinnova, proroga o reitera un precedente rapporto di locazione).
Si ritiene inoltre applicabile, in via estensiva, la disciplina dettata per la locazione ai seguenti contratti, per affinità con la figura della locazione (e sempreché si tratti di nuovi contratti):
- Il LEASING (avente per oggetto un edificio comportante consumo energetico);
- L’AFFITTO DI AZIENDA (qualora il relativo contratto comprenda anche l’affitto di edifici comportanti consumo energetico).

Si rammenta che in base al comma 2 dell’art. 6 del D.lgs. 192/2005 “In tutti i casi (n.d.r.: vendita, trasferimento a titolo gratuito e nuova locazione) il proprietario deve rendere disponibile l’Attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all’avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime”.
L’ipotesi di maggior rilievo per l’attività notarile, già ad una prima lettura della norma, è quella della conclusione di un CONTRATTO PRELIMINARE (che certamente è momento conclusivo delle trattative).
La lettura sistematica della norma, nel nuovo testo, porta a ritenere che in caso di contratto preliminare di vendita (come per altre fattispecie contrattuali che possano considerarsi conclusive di una trattativa, ma non traslative dell’immobile) sorge certamente l’obbligo per il proprietario di consegnare al promissario acquirente l’APE, ma non vi è certamente l’obbligo di allegazione, né sono previste sanzioni relative alla validità del contratto
Conseguenza della modifica apportata alla “clausola di cedevolezza” è che:
- La disciplina dettata dal D.lgs. 192/2005, così come modificata, da ultimo, dal D.L. 4 giugno 2013 n. 63, trova integrale applicazione in tutte quelle Regioni e/o Province autonome che non hanno ancora adottato specifiche disposizioni normative conformi, peraltro, alla direttiva 2010/31/UE (e quindi trova integrale applicazione anche in quelle Regioni e Province autonome che abbiano legiferato in materia, ma sulla base della precedente direttiva 2002/91/CE e non si siano ancora conformate alla direttiva 2010/31/UE)
- Nelle Regioni e/o Province autonome che invece hanno legiferato in materia (in maniera conforme, peraltro, alla direttiva 2010/31/UE), si dovrà tener conto delle specifiche normative dalle stesse adottate (al contenuto e ai requisiti formali dell’attestato), da coordinare ed eventualmente integrare, per quanto non espressamente dalle stesse normato, con la disciplina “nazionale”.
Per quanto poi riguarda la specifica disciplina in tema di allegazione dettata dal comma 3-bis dell’art. 6 del D.lgs. 192/2005, tale disposizione deve ritenersi comunque applicabile su tutto il territorio nazionale e quindi anche in quelle Regioni che abbiano recepito nella loro legislazione la direttiva 2010/31/UE, in quanto si tratta di disciplina che attiene alla validità formale degli atti traslativi e che quindi rientra nel cd. “Ordinamento civile”, materia, questa, di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, c. 2, lett. L) Cost.). Ovviamente, nelle Regioni con legislazione aggiornata alla direttiva 2010/31/UE, si applicherà la specifica disciplina in tema di allegazione, a pena di nullità, con riguardo alla certificazione energetica da rilasciarsi secondo le modalità e le prescrizioni previste nella legge Regionale ( NON ripeto NON troveranno, peraltro, applicazione, quali ipotesi di esonero dall’obbligo di allegazione, le esclusioni dall’obbligo di dotazione previste a livello esclusivamente regionale e non nazionale, come ad esempio le esclusioni per le CESSIONI DI QUOTE O CESSIONE DI DIRITTI REALI PARZIALI …NUDA PROPRIETA’ O UFUFRUTTO previste in Lombardia ).

3 Agosto 2013, 8:59

L’attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti.!!
CHE PROVVEDIMENTO ESSENZIALE PER LA RIPRESA ECONOMICA !!
E’ stata definitivamente approvata dal Senato la legge di conversione del D.L. N. 63/2013.
Rispetto al testo del D.L. 63/2013, in sede in conversione, è stata introdotta una nuova disposizione (il comma 3-bis dell’art. 6 del D.lgs. N. 192/2005) di grande rilevanza per l’attività notarile, la quale prevede che “L’attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti”.
La norma pone non pochi dubbi, anche sul piano dell’interpretazione sistematica, e suscita alcune perplessità interpretative, sin dalla sua prima lettura.
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del D.L. N. 63/2013 è prevista per la giornata di OGGI sabato 3 agosto 2013 ed entrerà in vigore il giorno successivo---------
Sicuramente se ne deve ammettere l’applicazione all’atto di PERMUTA , quanto meno argomentando ex art. 1555 c.c. (Le norme stabilite per la vendita si applicano alla permuta, in quanto con questa compatibili), mentre, al contrario, si deve esclude che la disciplina in esame si applichi agli atti di DIVISIONE in ragione della loro natura dichiarativa.
Per quanto riguarda gli altri atti traslativi a titolo oneroso, in relazione a quella che pare essere la “ratio” della disciplina in materia di efficienza energetica, più che in relazione al dato testuale, sembra più opportuno fare riferimento all’effetto economico del negozio avente per oggetto edifici energeticamente rilevanti, per cui si dovrà ritenere plausibile la sussistenza dell’obbligo di allegazione in occasione della stipula di tutti quegli atti che comportino l’immissione nel mercato immobiliare e la successiva commercializzazione di edifici comportanti un consumo energetico…..
In base alla nuova norma sono soggetti all’obbligo di allegazione gli ATTI A TITOLO GRATUITO che comportino “il trasferimento di immobili”.
Dal generico riferimento “agli atti a titolo gratuito”, consegue che la disciplina in esame dovrà intendersi riferita non solo alla fattispecie negoziale disciplinata dagli articoli 769 ss. Cod. Civ., ma anche ad ogni altro negozio nel quale – anche senza spirito di liberalità – vi sia trasferimento di immobile a titolo gratuito. Nei casi in cui, cioè, a fronte del trasferimento della proprietà o DI ALTRO DIRITTO REALE ( NUDA PROPRIETA’ , uSUFRUTTO , sUPERFICIE , ) su un immobile da una della parti contrattuali a favore dell’altra, quest’ultima non sopporti alcun sacrificio, non essendo tenuta né a corrispondere un corrispettivo in denaro o in natura, né ad obbligarsi ad un determinato comportamento. E quindi, ad esempio, il patto di famiglia (con il quale si trasferisca un'azienda comprendente edifici ovvero nel quale sia prevista la liquidazione dei legittimari in natura mediante il trasferimento di edifici), il trust (non auto dichiarato), ecc. Ne restano esclusi gli atti a titolo gratuito privi di effetti traslativi (ad esempio la convenzione comportante la costituzione di un fondo patrimoniale senza trasferimento di proprietà dell’immobile, il vincolo di destinazione ex 2645-ter c.c., ecc.)…
Il D.L. 63/2013 ha innovato anche la disciplina applicabile in caso di locazione, stabilendo che gli obblighi di dotazione ed allegazione dell’attestato di prestazione energetica sorgano anche nel caso di stipula di un contratto di locazione.
Peraltro deve trattarsi di una NUOVA LOCAZIONE
Non si applica la disciplina in commento, pertanto, se non si è in presenza di una nuova locazione (ad esempio un contratto che rinnova, proroga o reitera un precedente rapporto di locazione).
Si ritiene inoltre applicabile, in via estensiva, la disciplina dettata per la locazione ai seguenti contratti, per affinità con la figura della locazione (e sempreché si tratti di nuovi contratti):
- Il LEASING (avente per oggetto un edificio comportante consumo energetico);
- L’AFFITTO DI AZIENDA (qualora il relativo contratto comprenda anche l’affitto di edifici comportanti consumo energetico).

Si rammenta che in base al comma 2 dell’art. 6 del D.lgs. 192/2005 “In tutti i casi (n.d.r.: vendita, trasferimento a titolo gratuito e nuova locazione) il proprietario deve rendere disponibile l’Attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all’avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime”.
L’ipotesi di maggior rilievo per l’attività notarile, già ad una prima lettura della norma, è quella della conclusione di un CONTRATTO PRELIMINARE (che certamente è momento conclusivo delle trattative).
La lettura sistematica della norma, nel nuovo testo, porta a ritenere che in caso di contratto preliminare di vendita (come per altre fattispecie contrattuali che possano considerarsi conclusive di una trattativa, ma non traslative dell’immobile) sorge certamente l’obbligo per il proprietario di consegnare al promissario acquirente l’APE, ma non vi è certamente l’obbligo di allegazione, né sono previste sanzioni relative alla validità del contratto
Conseguenza della modifica apportata alla “clausola di cedevolezza” è che:
- La disciplina dettata dal D.lgs. 192/2005, così come modificata, da ultimo, dal D.L. 4 giugno 2013 n. 63, trova integrale applicazione in tutte quelle Regioni e/o Province autonome che non hanno ancora adottato specifiche disposizioni normative conformi, peraltro, alla direttiva 2010/31/UE (e quindi trova integrale applicazione anche in quelle Regioni e Province autonome che abbiano legiferato in materia, ma sulla base della precedente direttiva 2002/91/CE e non si siano ancora conformate alla direttiva 2010/31/UE)
- Nelle Regioni e/o Province autonome che invece hanno legiferato in materia (in maniera conforme, peraltro, alla direttiva 2010/31/UE), si dovrà tener conto delle specifiche normative dalle stesse adottate (al contenuto e ai requisiti formali dell’attestato), da coordinare ed eventualmente integrare, per quanto non espressamente dalle stesse normato, con la disciplina “nazionale”.
Per quanto poi riguarda la specifica disciplina in tema di allegazione dettata dal comma 3-bis dell’art. 6 del D.lgs. 192/2005, tale disposizione deve ritenersi comunque applicabile su tutto il territorio nazionale e quindi anche in quelle Regioni che abbiano recepito nella loro legislazione la direttiva 2010/31/UE, in quanto si tratta di disciplina che attiene alla validità formale degli atti traslativi e che quindi rientra nel cd. “Ordinamento civile”, materia, questa, di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, c. 2, lett. L) Cost.). Ovviamente, nelle Regioni con legislazione aggiornata alla direttiva 2010/31/UE, si applicherà la specifica disciplina in tema di allegazione, a pena di nullità, con riguardo alla certificazione energetica da rilasciarsi secondo le modalità e le prescrizioni previste nella legge Regionale ( NON ripeto NON troveranno, peraltro, applicazione, quali ipotesi di esonero dall’obbligo di allegazione, le esclusioni dall’obbligo di dotazione previste a livello esclusivamente regionale e non nazionale, come ad esempio le esclusioni per le CESSIONI DI QUOTE O CESSIONE DI DIRITTI REALI PARZIALI …NUDA PROPRIETA’ O UFUFRUTTO previste in Lombardia ).

massimo
11 Agosto 2013, 15:00

Ape...ape cross?....n'altra cagata lombarda...ma che muova un pò il culo anche il resto dell'Italia! sempre noi coglioni lombardi a trainare un'Italia lenta e piena di stronzi che si fanno mantenere!!!!
Ahhhh, ma arriverà la resa dei conti,ahhhh se arriverà!!!!

Tra un pò la gente inizierà a sparare e a menare qualche mantenuto, e poi vagli tu a spiegare....'eh, ma dovevi fare l'ape, il corso di qua, il corso di là....!!!!!!!!

Vien voglia si di mandare tutti a cagare......
Anzi, mandiamoli a cagare tutti in coro!

Ciao

Prima di dire fesserie, connetti il cervello (se ce c'hai). La norma è valida in tutta Italia e non solo in Lombardia. Se poi credi che sparando si risolva tutto, beh, allora non ci sono dubbi: il cervello te lo sei bevuto!

16 Agosto 2013, 20:53

Avete voluto i grilli ora godeteveli
Avete scartato le formiche laboriose e preferito i grilli
Povera gente credulona che vi lasciate incantare da chi piu vi promette......
Il paese degli balocchi e gli allocchi nasceranno sempre

3 Settembre 2013, 13:08

La casa che sto acquistando ha la stufa a pellet sono in possesso del cerficiato di esenzione all'ace la vecchia cerficiazione energetica, il notatio non rogita perche' non c'e' l'ape ma se non c'e' il riscaldamento come devo fare?

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