La sottile linea rossa che separa le spese di rappresentanza da quelle di pubblicità affligge qualsiasi azienda alle prese con la redazione del bilancio, tra cui le agenzie immobiliari che operano in regime di impresa. Sebbene entrambe appartengano alla stessa famiglia di costi, sono infatti diversamente deducibili. Capire come differenziarle non è sempre compito facile
Spese di rappesentanza
"L'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007 (la finanziara 2008, ndr) e il decreto del ministero dell'economia e delle finanze del 19 novembre 2008 hanno modificato l'articolo 108 del tuir dpr 917/86 sulla disciplina fiscale delle spese di rappresentanza - spiega il dott. Giannella, commercialista dello studio milanese triberti colombo & associati
"Il d.m 19.11.2008 definisce come spese di rappresentanza, le spese di erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l'impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore".
Costituiscono spese di rappresentanza
- Le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell'attività caratteristica dell'impresa;
- Le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose;
- Le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione dell'inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell'impresa;
- Le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa;
- Ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simil
Sempre secondo il dm 19.11.2008 non costituiscono spese di rappresenza e sono quindi interamente deducibili
- Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasioni di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa o in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell’impresa
Un caso a parte riguarda "i beni di costo inferiore ad euro 50 gratuitamente distribuiti, cd. Piccoli omaggi, che non vanno incluse nell’ammontare delle spese di rappresentanza da confrontare con il plafond di deducibilità. Tali costi possono essere interamente dedotti. Nel caso di un omaggio composto di più beni, il valore di 50 euro deve essere riferito al valore complessivo dell’omaggio e non al valore dei singoli beni che lo compongono"
Limiti di deducibilità
"Le spese di rappresentanza- spiega giannella- sono soggette a dei limiti di deducibilità, che considerano la misura dei ricavi e proventi caratteristici dell'impresa". Pertanto le spese di rappresentanza sono deducibili nelle seguenti misure:
- Entro l'1,3% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di essi
- Entro lo 0,5% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni e fino a 50 milioni
- Entro lo 0,1% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni
Spese di pubblicità
"Le norme fiscali non contengono una precisa definizione delle spese di pubblicità- spiega giannella- il cui contenuto è stato oggetto di diverse interpretazioni ed orientamenti e giurisprudenziali". Un aiuto viene dall'ordinanza della corte di cassazione n 17645 del 18 luglio 2013, la quale chiarisce la differenza tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza
Rientrano tra le spese di rappresentanza "i costi sostenuti per accrescere il prestigio della società senza dar luogo ad una aspettativa di incremento delle vendite, mentre ne restano escluse quelle di pubblicità e propaganda, aventi come scopo preliminare quello di informare i consumatori circa l'esistenza di beni e servizi prodotti dall'impresa, con l'obiettivo di aumentarne le vendite"
"Le spese di pubblicità e propaganda non soggette ai limiti previsti per le spese di rappresentanza e sono quindi interamente deducibili".(art 108, c.2 del tuir) possono essere trattate con due criteri alternativi
- Possono essere dedotte per intero nell'esercizio in cui sono sostenute
- Possono essere dedotte in più esercivi in quote costanti in un periodo massimo di cinque esercizi
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