Commenti: 0
Ape, la nuova normativa sull'attestato di prestazione energetica
GTRES

Si preannuncia un’estate molto ‘calda’ dal punto di vista del risparmio energetico. Sono in arrivo infatti novità importanti che riguardano la normativa sull'Ape. La prima è l'entrata in vigore a luglio del decreto attuativo dell'articolo 5 del dl del fare, che ha lo scopo di rendere più omogenea e coordinata l’applicazione delle norme su tutto il territorio nazionale. Ma vediamo quali sono tutte le novità in arrivo.

Ape e decreto del fare
Il d.l. 4 giugno 2013 n. 63 (decreto fare), convertito in legge dalla l. 3 agosto 2013 n. 90, contiene infatti le disposizioni per il recepimento della direttiva 2010/31/ue, sulla prestazione energetica degli edifici, definendo un nuovo quadro legislativo riguardante i limiti di legge per nuovi edifici e ristrutturazioni rilevanti e il nuovo schema delle certificazioni energetiche.

Il 1º Luglio 2015 entrerà in vigore il decreto attuativo dell’articolo 5 del decreto fare, che ha aggiornato il d.lgs 192/2005, ossia il decreto che aveva introdotto in Italia, tra le varie cose, il concetto di certificazione energetica.

Tale decreto, necessario per aggiornare i contenuti del dpr 59/09 e del dm 26 giugno 2009 (linee guida nazionali in ambito energetico) si applicherà alle regioni e province autonome che non avranno ancora recepito la direttiva 2010/31/ue. Esso conterrà le nuove linee guida nazionali per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici, che definiranno criteri generali, nuovi metodi di calcolo adeguati alla metodologia europea, classificazione degli edifici in base alla destinazione d’uso, procedure amministrative, nuovi format e nuove norme per il monitoraggio e il controllo della regolarità amministrativa e tecnica, requisiti minimi da rispettare per gli edifici nuovi, soggetti a ristrutturazione importante o a riqualificazione energetica.

Con le innovazioni introdotte dalla l. 90/13 la valutazione delle prestazioni energetiche sarà basata su un criterio relativo e non assoluto, come fatto attualmente; in altre parole l’edificio reale verrà confrontato con lo stesso edificio, dotato di involucro e impianti di prestazioni “minime”, definite per legge. Ciò significa che l’edificio di riferimento avrà caratteristiche geometriche, ubicazione, orientamento, destinazione d’uso identici all’edificio reale, ma caratteristiche termiche e parametri energetici di riferimento determinate dalla legge.

Un obiettivo della legge è definire più chiaramente i consumi energetici, consentendo all’utente di individuare meglio il consumo totale di energia e la quota di energia rinnovabile utilizzata, la qualità dell’involucro e degli impianti.

Altro scopo delle nuove linee guida sarà rendere più omogenea e coordinata l’applicazione delle norme per l’efficienza energetica su tutto il territorio nazionale, ad oggi estremamente varia a causa dell’autonomia regionale a cui abbiamo assistito in fase di recepimento della direttiva 2002/91/ce.

Attestato di prestazione energetica edifici pubblici e privati
Il decreto attuativo riguarda gli edifici pubblici e privati esistenti sottoposti a ristrutturazione, o di nuova costruzione e introduce quattro tipologie di interventi, ognuna caratterizzata da prescrizioni specifiche diverse, in funzione della percentuale di superficie disperdente dell’involucro interessata e del coinvolgimento o meno dell’impianto termico.

All’interno del decreto sarà presente, per la prima volta, una definizione tecnica di “edificio a energia quasi zero” e saranno previsti nuovi requisiti minimi sempre più stringenti (nuove trasmittanze per strutture opache e trasparenti) rispetto agli attuali. Tali requisiti, aggiornati almeno ogni 5 anni, prevedono che dal 1 gennaio 2021 tutti gli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni importanti dovranno essere ad energia quasi zero.

Metodi di calcolo ape
Infine, l’ape cambierà aspetto, sia per quanto riguarda il format, sia nei contenuti, in quanto saranno introdotti nuovi metodi di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici e entrerà in vigore anche la parte 3 delle uni ts 11300:2010, che definisce le procedure per valutare il fabbisogno energetico per la climatizzazione estiva.

Tra le novità principali si segnala che l’indice di prestazione energetica globale dell’edificio e la conseguente classe saranno finalmente determinati in funzione di tutti i servizi presenti nell’edificio (climatizzazione invernale, climatizzazione estiva, acqua calda sanitaria, illuminazione e ventilazione).

L’ape conterrà anche gli indici di climatizzazione estiva, di illuminazione, l’indicazione dell’energia prelevata dalla rete e i vantaggi legati alle diagnosi energetiche ed agli interventi di riqualificazione energetica, con lo scopo di rendere più reali le raccomandazioni già oggi presenti sull’attestato.

Classi energetiche edifici
I limiti tra le classi di efficienza energetica non dipenderanno più dal fattore di forma dell’edificio, ma dall’indice di prestazione globale dell’edificio di riferimento, perciò ogni edificio avrà la sua scala.

L’indice di prestazione verrà sempre espresso in kwh/m2 di superficie, Per tutti gli edifici (residenziali e non residenziali). Questa novità è fondamentale per continuare un processo iniziato nel 2005 con l’introduzione della certificazione energetica in Italia (d.lgs 192/2005) che, purtroppo, per diverse ragioni e, forse,  per un limite legato ai contenuti del certificato stesso non è mai stata recepita completamente.

La scommessa per tutti gli attori coinvolti nei vari processi legati al risparmio energetico degli edifici (sviluppatori, costruttori, installatori, professionisti, ecc.) sarà quella di comprendere il potenziale reale di questa nuova certificazione che, con tutti i contenuti descritti nei passi precedenti, permetterà di avere una fotografia molto più realistica dei reali consumi di un edificio o di un’unità immobiliare.

Ottieni subito il tuo Ape con idealista

Richiedilo subito e un nostro tecnico ti chiamerá per fissare un appuntamento e visitare il tuo immobile. Riceverai il tuo attestato di prestazione energetica in modo facile e sicuro.

Richiedi la certificazione energetica
Vedi i commenti (0) / Commento

per commentare devi effettuare il login con il tuo account

Pubblicità