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Restituzione di un immobile donato, la tassa è fissa

Tassa fissa sulla restituzione dell'immobile in seguito alla risoluzione di una donazione, per mutuo consenso, senza previsione di corrispettivo. Questo perché non si tratta di un trasferimento immobiliare, ma della semplice consegna del bene all'originario proprietario. Il prelievo, dunque, non è proporzionale. A stabilirlo la ctr Lombardia, sezione distaccata di Brescia, con la sentenza 7124/67/14 depositata lo scorso 22 dicembre.

Il caso - due contribuenti hanno stipulato davanti a un notaio un atto di risoluzione per mutuo consenso di una donazione. Si sono dunque accordati per la restituzione dei beni donati in capo al donante, senza la previsione di un corrispettivo. Il notaio ha registrato l'atto con pagamento delle imposte indirette in misura fissa.

Ma l'ufficio, ritenendo applicabile la tassazione in misura proporzionale ha emesso avviso di liquidazione dell'imposta di registro, notificando l'atto impositivo direttamente al notaio. La pretesa è stata impugnata innanzi la competente commissione tributaria provinciale, che ha accolto il ricorso.

Nella decisione è stato precisato che il contratto di mutuo dissenso è finalizzato a eliminare il precedente negozio e i suoi effetti. Si ha quindi un'eliminazione retroattiva del contratto originario. Con il "retrocontratto", invece, le parti ripristinano la situazione precedente con un nuovo accordo. Quindi il primo contratto rimane in essere e ne vengono solo neutralizzati gli effetti.

L'ufficio ha proposto appello sottolineando il fatto che la norma prevede espressamente la tassazione in misura proporzionale per gli atti di risoluzione. Ma la ctr ha confermato il giudizio del giudice di primo grado, ritenendo applicabile l'imposta fissa, precisando che la risoluzione per mutuo consenso di un precedente atto, avente per oggetto un bene immobile, comporta che le parti si obbligano alla sola restituzione del bene in questione, senza la previsione di un corrispettivo.

Il collegio ha evidenziato il fatto che questa ipotesi non integra il presupposto di un trasferimento immobiliare. La mera consegna dell'immobile all'originario proprietario non assume rilievo ai fini dell'imposta proporzionale di registro.

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