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Donazione indiretta immobile e comunione legale, cosa dice la legge
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Un figlio si sposa e acquista la propria casa con i soldi donati dai genitori. Un caso assai comune. Ma cosa accade se la coppia si separa o divorzia? L’immobile rientra nella comunione legale? La moglie può rivendicare il 50% della proprietà? Come viene considerata la donazione indiretta di un immobile? Vediamo cosa dice la legge.

Con l’ordinanza n. 31978/18 dell’11 dicembre 2018, la Cassazione ha affermato che l’immobile comprato grazie al denaro del padre e della madre non rientra nella comunione e quindi non va diviso tra marito e moglie in caso di separazione. Si tratta di una sentenza che si pone in contrasto con quella di qualche mese fa (n. 19537/18 del 24 luglio 2018).

Donazione diretta di denaro al figlio

Secondo la Suprema corte, nell’ipotesi in cui un soggetto abbia erogato il denaro per l’acquisto di un immobile in capo al proprio figlio, si deve distinguere il caso della donazione diretta del denaro, in cui oggetto della liberalità sono i soldi, da quello in cui il denaro sia fornito quale mezzo per l’acquisto dell’immobile, che costituisce il fine della donazione.

Donazione indiretta immobile al figlio

In questo secondo caso, il collegamento tra l’elargizione del denaro e l’acquisto dell’immobile da parte del figlio porta a concludere che si è in presenza di una donazione indiretta dell’immobile stesso, e non già del denaro impiegato per il suo acquisto.

In tale ipotesi, di conseguenza, il bene acquisito successivamente al matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale è escluso da tale regime senza che sia necessario che il comportamento del donante si articoli in attività tipiche, essendo invece sufficiente la dimostrazione del collegamento tra il negozio-mezzo con l’arricchimento di uno dei coniugi per spirito di liberalità. La donazione indiretta di un immobile, dunque, è esclusa dalla comunione legale senza che sia necessaria l’espressa dichiarazione dell’altro coniuge.

Donazione e comunione legale dei beni

Di norma, in base alle regole della comunione legale tra coniugi, se marito e moglie, all’atto del matrimonio, non esprimono una diversa volontà, il loro regime patrimoniale ricade nella cosiddetta comunione legale dei beni. Questo significa che tutti gli acquisti fatti successivamente alla data delle nozze, salvo si tratti di beni personali, sono di proprietà di entrambi al 50%, anche se acquistati col denaro guadagnato da uno solo. Ma ci sono delle eccezioni, tra cui le donazioni. I regali ricevuti da qualsiasi altra persona sono solo del beneficiario e non anche, per metà del valore, di suo marito o sua moglie.

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