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Riacquisto prima casa all'estero, i documenti per evitare la decadenza dalle agevolazioni
GTRES

Il riacquisto della prima casa all'estero, se si è usufruito del bonus e si è venduto prima dei cinque anni previsti, è possibile. Ma, per evitare la decadenza dalle agevolazioni, è necessario inviare al Fisco i documenti che dimostrano il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alle agevolazioni prima casa e la destinazione a dimora abituale del nuovo acquisto. Fanno parte di questi documenti, ad esempio, le bollette di acqua e gas.

A spiegarlo è l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 126. Con la sua risposta, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che, in base a quanto previsto dalla normativa, in caso di vendita dell'immobile acquistato con le agevolazioni prima casa prima del decorso del termine di cinque anni dall'acquisto non si perdono i benefici se, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con il bonus prima casa, si procede all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale. 

Il nuovo immobile può trovarsi anche all'estero, ma è importante dimostrare che la nuova abitazione sia destinata a dimora abituale. E ciò si può dimostrare presentando all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente adeguata documentazione.

Nello specifico, l'Agenzia delle Entrate ha sottolineato che per dimostrare che la nuova abitazione rappresenta dimora abituale possono essere presentati copia del rogito notarile di acquisto dell'abitazione sita all'estero, documentazione comprovante la dimora abituale nell'immobile acquistato all'estero, come fatture di fornitura di luce, acqua o gas.
 

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