La decisione del Tribunale di Roma
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Recesso dal contratto di comodato, attenzione agli oneri condominiali
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Il mancato pagamento degli oneri condominiali comporta il recesso dal contratto di comodato. I morosi del condominio devono dunque prestare attenzione.

Con la sentenza numero 12414/2021, il Tribunale di Roma è intervenuto - come riportato dal Sole 24 Ore - in merito a una controversia relativa all'accertamento della legittimità del recesso dal contratto di comodato in seguito al mancato pagamento degli oneri condominiali, che dovevano essere pagati dal comodatario "in forza del contratto sottoscritto che il comodante aveva presentato in giudizio a fondamento della propria domanda".

Come spiegato, "la resistente comodataria si era obbligata a pagare il condominio", ma non aveva provveduto ai pagamenti maturando così l'inadempimento contrattuale. Non fornendo alcuna prova, è stato vano il tentativo della comodataria "di far emergere una simulazione contrattuale, nel senso che il contratto di comodato doveva qualificarsi, in realtà, quale contratto di locazione, a suo dire realmente voluto".

Si ricorda che, come indicato dall'Agenzia delle Entrate, il comodato è un contratto con il quale "una parte consegna all'altra un bene mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituirlo". L'articolo 1809 del Codice civile stabilisce poi, in tema di restituzione, che "il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza  del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto. Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata".

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