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Fondo perduto per la riduzione del canone di affitto, cosa accade alla domanda respinta dal web
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Si torna a parlare del fondo perduto per la riduzione del canone di affitto. Questa volta si affronta il tema della domanda respinta dalla procedura web. Come comportarsi?

Con la risposta n. 38, l'Agenzia delle Entrate ha affrontato il caso di un contribuente che ha concordato una prima riduzione del canone di locazione per il 2020 e una seconda per il 2021. Secondo quanto fatto sapere, però, il sistema non consente di concludere l'operazione in quanto riporta in automatico un canone iniziale errato.

Con la sua risposta, l'Agenzia delle Entrate ha spiegato che, in tema di fondo perduto per la riduzione del canone di affitto, se la domanda viene respinta dal sistema, è possibile richiedere l'indennizzo trasmettendo via Pec all'Agenzia delle Entrate un'istanza volta alla revisione, in autotutela, dell'esito del rigetto o, in alternativa, inviando la domanda in forma cartacea, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, con gli allegati previsti. 

Nello specifico, dunque, è necessario presentare all'Agenzia delle Entrate una istanza volta alla revisione, in autotutela, dell'esito del rigetto sulla base di quella già trasmessa in pendenza dei termini. In particolare, il contribuente residente può presentare l'istanza via Pec alla Direzione Provinciale competente per il domicilio fiscale, firmata digitalmente e contenente tutti i dati previsti dal Provvedimento prot. n. 180139/2021 del 6 luglio 2021 del direttore dell'Agenzia delle Entrate, con allegazione della documentazione probatoria relativa alla rinegoziazione del canone di locazione. Insieme al modello dell'istanza, bisogna inviare anche una nota con la quale il soggetto richiedente il contributo specifica i motivi dell'errore.
 

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