Con l.r. 17 2022 il FVG ovvero la regione Friuli-Venezia Giulia ha ufficialmente sostituito l’IMU con L’ILIA, ovvero l’Imposta locale immobiliare autonoma in vigore dal 1° gennaio 2023. Le nuove norme in materia di imposte sugli immobili prevedono, come nel caso dell'IMU, un'esenzione rispetto alle abitazioni principali (prime case) e la possibilità di godere di una riduzione fiscale del 50% nel caso di edifici di valore storico. Vediamo quali sono le novità che riguardano la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ed i codici tributo relativi al pagamento dell’imposta tramite modello F24.
ILIA FVG 2023: di cosa si tratta
In data 2 marzo 2023 è apparsa la Circolare sull’ILIA n.1/2023 sul sito ufficiale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia recante le seguenti informazioni:
La legge regionale 14 novembre 2022, numero 17, ha stabilito l’istituzione dell’Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia. A partire dal 1° gennaio 2023, questa imposta ha preso il posto dell’Imposta Municipale Propria (IMU) definita dall’articolo 1, comma 739 della Legge datata 27 dicembre 2019, numero 160. La circolare numero 1/2023 contiene le prime indicazioni operative per l’applicazione delle nuove norme riguardanti l’ILIA, considerando il cambiamento normativo intervenuto.
Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2023, sono state introdotte nuove norme sulla tassazione che investe i residenti e proprietari in una specifica area d’Italia: la regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia (FVG). Si è quindi introdotto un nuovo tributo sugli immobili che andrà a sostituire la nota imposta sui beni immobiliari IMU, ovvero l’ILIA, l’imposta locale immobiliare autonoma.
IMU e ILIA: cosa cambia?
È bene specificare che, l’Imposta Municipale Unica (IMU) permane in tutto il resto del territorio italiano, mentre l’ILIA opererà solo nella regione del Friuli-Venezia Giulia. Il punto chiave è che si tratta sempre di una tassa che incide sugli immobili per cui è possibile beneficiare di un’esenzione nel caso di abitazioni principali.
Tale esenzione sulla prima casa, insieme alla possibilità di poter beneficiare di una riduzione del 50% dell’imposta per gli edifici di valore storico, mette in luce il fatto che l’ILIA, a ben vedere, non differisca in maniera sostanziale dall’IMU se non per l’entrata in vigore specificatamente in questa regione del Nord Italia.
Quello che cambierà con la nuova normativa della l.r. 17 2022 FVG riguarda le aliquote applicabili a diverse categorie di immobili, che saranno suddivisi in tre gruppi:
- fabbricati ad uso abitativo diversi dall’abitazione principale;
- fabbricati strumentali all’attività economica;
- aree edificabili.
Ciò permetterà, secondo quanto affermato dalla Giunta regionale, di adottare politiche fiscali mirate a specifiche categorie di immobili, come nel caso dell’IMU regionale FVG sui terreni agricoli, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato. Nessun cambiamento tra IMU e ILIA FVG è previsto per il versamento, la riscossione, l’accertamento, le sanzioni e le controversie, che rimarranno regolati secondo la normativa statale.
Con il nuovo provvedimento sull’ILIA, i Comuni riscuoteranno il gettito, mentre l’importo sarà corrisposto dalla Regione allo Stato. Infine, è prevista l’istituzione di un database regionale finalizzato al monitoraggio e al coordinamento nella gestione dei dati stessi, al fine di garantire l’interoperabilità dei sistemi informativi.
Chi deve pagare l'Ilia?
Sono tenuti al pagamento dell'Ilia le seguenti categorie:
- il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie);
- in caso di concessione di aree demaniali, il concessionario;
- in caso di leasing, il locatario.
Codici tributo per l’ILIA FVG 2023 per la compilazione del modello F24
L’istituzione dei codici tributo per consentire il pagamento dell’ILIA FVG attraverso il modello F24 è stata messa in atto dall’Agenzia delle Entrate in conformità con le disposizioni normative stabilite dalla l.r. 17 2022 FVG (più nello specifico, dall’art. 1 legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 14 novembre 2022, numero 17).
Nella Risoluzione numero 10/E del 24 febbraio 2023, l’Agenzia fiscale della pubblica Amministrazione ha istituito una serie di codici tributo per agevolare la regolarizzazione dei pagamenti dovuti per l’ILIA in sostituzione dell’IMU tramite modello F24. Dunque, i codici tributo istituiti sono i seguenti:
- 5900: ILIA per l’abitazione principale e le pertinenze;
- 5901: ILIA per i fabbricati ad uso abitativo diversi dall’abitazione principale o assimilati;
- 5903: ILIA per fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 5904: ILIA per i terreni;
- 5905: ILIA per le aree fabbricabili;
- 5906: ILIA per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D e strumentali;
- 5907: ILIA per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D e non strumentali;
- 5908: ILIA per i fabbricati strumentali all’attività economica diversi da queli classificati nel gruppo catastale D;
- 5909: ILIA per gli altri immobili;
- 5910: interessi derivanti da attività di accertamento;
- 5911: sanzioni derivanti da attività di accertamento.
Durante la compilazione del modello F24, i codici tributo sopra menzionati sono elencati nella sezione dedicata a “IMJ e ALTRI TRIBUTI LOCALI”, in correlazione con l’importo delle somme da indicare nella sezione “Importi a debito versati”. In caso di ravvedimento operoso, sia le sanzioni che gli interessi dovranno essere regolarizzati insieme all’ILIA in FVG.
L’entrata in vigore di tali disposizioni è stata stabilita a partire dall’1° marzo 2023, come spiegato nella Risoluzione emanata dall’Agenzia delle Entrate lo scorso 24 febbraio 2023 all’articolo 10/E.
Calcolo Ilia 2023
L’Ilia si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota fissata per la particolare fattispecie. La base imponibile è costituita dal valore dell’immobile determinato nei modi previsti dalla legge. Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è costituita dal valore dell’immobile, determinato applicando all’ammontare della rendita catastale, rivalutata del 5%, i seguenti moltiplicatori:
La legge statale stabilisce, per ciascuna fattispecie, l’aliquota dell’Ilia in una misura “standard” che può essere modificata dal Comune, in aumento o in diminuzione, entro i margini di manovrabilità stabiliti dalla stessa legge.
A tal fine, il Comune determina le aliquote dell’ILIA con delibera del Consiglio comunale, che a pena di inapplicabilità deve essere:
- approvata entro il termine per l’adozione del bilancio di previsione dell’anno di riferimento;
- pubblicata sul Portale del Federalismo fiscale entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento.
Le aliquote stabilite dalla legge per ciascuna fattispecie e i relativi margini di manovrabilità da parte dei comuni sono riportati nella seguente tabella:
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