Nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano, la pratica del lancio di oggetti pericolosi dal balcone può configurarsi come vero e proprio reato. Le sanzioni previste per un simile comportamento vanno dall’arresto ad un'ammenda di 206 euro. In questa sede, ci proponiamo di esaminare in dettaglio cosa stabilisce la legge in merito a questo fenomeno, analizzando le disposizioni pertinenti del Codice penale e le implicazioni giuridiche connesse a tale condotta.
Cosa dice l’articolo 674 del Codice penale sul getto pericoloso di cose
In conformità con quanto prescritto dall'articolo 674 del Codice penale italiano, chiunque getta o versa, sia in spazi pubblici di passaggio che in luoghi privati, ma di uso comune o altrui, cose che possono ledere, sporcare o disturbare le persone, o che causano emissioni di gas, vapori o fumo non autorizzate dalla legge, è passibile di sanzioni.
Tale disposizione è stata dunque individuata al fine di punire chiunque compia atti che possano danneggiare, sporcare o disturbare le persone, sia in luoghi pubblici di passaggio che in spazi privati aperti al transito di estranei. Questi atti comprendono il lancio di oggetti o sostanze pericolose, o la provocazione non autorizzata di gas, vapori o fumo. La norma si estende anche all'emissione di onde elettromagnetiche, interpretando il concetto di "cosa" in modo ampio. Tuttavia, non si configura reato se le emissioni avvengono da un'attività regolarmente autorizzata e nei limiti consentiti dalla legge. Il legislatore ha adottato questa normativa per garantire la sicurezza pubblica.
Chi procede con il lancio di oggetti pericolosi dal balcone a quali sanzioni va incontro? Ebbene, trattandosi di una condotta pericolosa (anche solo potenzialmente) il legislatore ha individuato la possibilità di arresto del responsabile per un periodo che può anche raggiungere i 30 giorni o, in alternativa, l’obbligo di versamento di un’ammenda da 206 euro.
L’art. 674 c.p. è stato depenalizzato?
L'articolo 674 c.p. non è stato depenalizzato: è tuttora considerato una violazione di legge che può comportare conseguenze legali anche molto serie.
Lancio di oggetti pericolosi: procedibilità
Quando si parla di lancio di oggetti pericolosi è bene sapere che si tratta di un reato contravvenzionale procedibile d'ufficio, il che significa che chiunque ha il diritto di presentare denuncia. Da ricordare, inoltre che, non si tratta solo del fenomeno del lancio di veri e propri oggetti, l’articolo 674 c.p. contempla anche la condotta di emettere sostanze gassose, vapori o fumi in maniera non autorizzata dalla normativa vigente.
Nel corso degli anni, la giurisprudenza ha condannato varie azioni considerate dannose o moleste che rientrano in tale fattispecie. Ad esempio, un individuo, per motivi di irrequietezza o altri motivi riprovevoli, disturbava la famiglia al piano inferiore gettando secchi d'acqua, pezzi di carta e mozziconi di sigaretta sul loro terrazzo (Cass. n. 9474/2018). Tale spazio era frequentato abitualmente dai residenti, pertanto il suo comportamento è stato giudicato dannoso e sanzionato.
Un'altra situazione si è verificata quando un condomino gettava oggetti di vario tipo, compresa una bottiglia, nel giardino del vicino al piano di sotto, trasformando l'area in una sorta di "discarica" (Cass. n. 44458/2015). Questa condotta è stata documentata tramite fotografie scattate dal vicino e attraverso le testimonianze sia dello stesso che di altri presenti.
Cosa rischia chi butta acqua dal balcone?
Secondo il nostro ordinamento, coloro che lanciano oggetti dal balcone possono andare incontro a:
- sanzione amministrativa del valore di 206 euro;
- risarcimento del danno provocato;
- arresto per un periodo di tempo non superiore ad un mese, in casi molto gravi.
Le sanzioni per getto pericoloso di cose possono essere applicate non solo in caso di dolo, ma anche in caso di colpa. Questo vuol dire che tali atti sono punibili non solo quando compiuti volutamente, ma anche nel caso in cui vi sia stata negligenza.
È bene sottolineare, tuttavia, che il reato di cui all’art. 674 c.p. si configura solo quando si mette in pericolo l'incolumità delle persone e non degli oggetti. Pertanto, se le azioni offensive, di sporcizia o di disturbo riguardano solo gli oggetti e non le persone, non si configura il reato. Un esempio, riportato in giurisprudenza (Cass. n. 27625/2012) è stato quello di agitare tappeti o scuotere tovaglie, provocando la dispersione di polvere o briciole. In questo caso la condotta non è stata considerata alla stregua di una violazione ai sensi dell'articolo 674 del codice penale, sentenza che avrebbe portato ad un esito diverso se l’azione in questione avrebbe causato danni o molestie alle persone coinvolte.
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