
L’alloggio del portiere presente in un condominio, se non è più occupato, a chi torna in disponibilità? La risposta a tale quesito è stata fornita dalla sentenza 16083/2024 della Cassazione, che ha esaminato il caso sollevato dal costruttore di un edificio che aveva introdotto in un regolamento da lui predisposto e trascritto nei rogiti dei successivi proprietari una clausola con la quale concedeva l’immobile a piano terra in uso perpetuo al condominio quale alloggio del portiere, assicurandosi in cambio eventuali servizi.
Come spiegato dal Sole 24 Ore, l’alloggio però era vuoto da anni e gli aventi diritto del costruttore chiedevano di tornare in possesso dell’alloggio. Dal momento che in primo e secondo grado non è stata data ragione agli aventi diritto del costruttore, è stato presentato ricorso in Cassazione, che ha però rigettato il ricorso.
Secondo quanto spiegato dai supremi giudici, già con la sentenza 26987/2018 la Cassazione ha escluso che “il vincolo di destinazione in perpetuo ad alloggio del portiere rientri nelle obbligazioni propter rem, quelle legate al bene stesso e che con lo stesso si trasferiscono”.
Di conseguenza, “sia nei periodi nei quali il condominio eventualmente deliberi di non avvalersi del servizio di portierato, sia nel caso in cui il condominio deliberi la cessazione definitiva del servizio, sono tutti i proprietari che possono usare l’immobile”. Ecco dunque che, in caso venga deliberata la cessazione del servizio, l’alloggio del portiere torna nella disponibilità dei proprietari.
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