Dal 30 settembre saranno disponibili le nuove codifiche per l’esecuzione di formalità nei registri immobiliari
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Novità in tema di codici per gli atti immobiliari. L’Agenzia delle Entrate ha infatti fatto sapere che dal 30 settembre 2024 saranno disponibili le nuove codifiche per l’esecuzione di formalità nei registri immobiliari. Con il provvedimento firmato lo scorso 11 luglio, sono stati infatti introdotti nuovi codici per le trascrizioni, le iscrizioni e le annotazioni nei pubblici registri. Si tratta di un aggiornamento che si è reso necessario per rimanere al passo con gli interventi normativi che hanno implementato il numero degli istituti e degli atti soggetti all’iscrizione.

In particolare, come spiegato dalla stessa Agenzia delle Entrate, la legge 52 ha emanato nuove norme che regolano il servizio ipotecario in relazione all’introduzione di un sistema meccanizzato, mediante l’uso di elaboratori elettronici. Nello specifico, l’articolo 16 rinvia a successivi decreti interministeriali la determinazione di procedure, sistemi e tempi di attuazione, nonché l’autorizzazione alla presentazione di note su supporto informatico o per via telematica; mentre l’articolo 17 precisa che “le note di trascrizione o iscrizione di cui agli articoli 2659, 2660 e 2839 del codice civile debbono essere redatte su modelli a stampa conformi a quelli approvati con decreto interministeriale da emanarsi di concerto tra il ministro delle Finanze e il ministro di Grazia e giustizia. Apposita nota, in doppio esemplare, deve essere parimenti presentata, con le modalità di cui al precedente comma, per ogni formalità di annotazione”.

Una prima revisione delle tabelle è stata fatta dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 24/2015. Adesso, a distanza di quasi dieci anni, “ulteriori interventi normativi hanno prodotto l’introduzione, nel nostro sistema, di nuovi istituti e, quindi, di nuovi atti soggetti a pubblicità immobiliare, facendo emergere la necessità di procedere all’aggiornamento delle tabelle richiamate, soprattutto per codificare le fattispecie sopravvenute”.

L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che “le nuove tabelle, oltre a prevedere l’implementazione dei codici-atto, includono anche alcune modifiche che, seppur riferite a formalità già codificate, introducono elementi di maggior dettaglio nella descrizione dell’atto per una migliore evidenza pubblicitaria dei registri immobiliari”. E ha sottolineato che “le previste modifiche ai codici atto non impattano sulla regolare utilizzabilità del software di compilazione, rimanendo peraltro sempre possibile l’utilizzo del codice generico in assenza di un codice specifico”.
 

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