Commenti: 0

L’Inps ha elaborato un rapporto, intitolato “Non per cassa, ma per equità”, con il quale illustra le 16 proposte elaborate per migliorare il sistema previdenziale e assistenziale. Come si legge nel documento, “le proposte normative qui raccolte hanno come comune denominatore quello di intervenire ai confini fra assistenza e previdenza per permettere che l’invecchiamento della popolazione italiana sia non solo finanziariamente, ma anche socialmente sostenibile”. Vediamo quali sono i temi analizzati.

Reddito minimo dai 55 anni in su

Gli articoli da 1 a 8 vogliono offrire una rete di protezione sociale almeno dai 55 anni in su, “la fascia di età in cui la povertà è aumentata proporzionalmente di più rispetto alle altre classi di età durante la Grande Recessione e la crisi del debito nell’area Euro”.

Nel rapporto si legge: “La proposta normativa consiste nell’istituire un reddito minimo garantito pari a euro 500€ (400€ nel 2016 e nel  2017) al mese per una famiglia con almeno un componente ultracinquantacinquenne. Il trasferimento, che prende il nome di Sostegno di Inclusione Attiva per gli ultracinquantacinquenni (SIA55), prende come riferimento la famiglia, intesa come nucleo che condivide  la stessa abitazione. Nel caso in cui nel nucleo familiare vi siano altri soggetti oltre all’ultra55enne, l’ammontare della prestazione è pari all’importo per un single (500€) moltiplicato per la scala di equivalenza OCSE Modificata, che tiene conto delle economie di scala che si raggiungono condividendo la stessa abitazione. La famiglia di riferimento è il nucleo allargato così come definito ai fini ISEE (articolo 3, D.P.C.M. n. 159 2013). Questo significa che non solo l’ultra55enne, ma anche eventuali figli disoccupati beneficiano del trattamento”.

Le risorse per questa operazione si ottengono migliorando le proprietà distributive della spesa assistenziale al di sopra dei 65 anni di età.

Riordino delle prestazioni collegate al reddito

L’articolo 9 punta a rimodulare l’ammontare delle prestazioni assistenziali oltre una determinata soglia di reddito lordo familiare equivalente (e non di ISEE). Nel rapporto si legge: “La soglia oltre alla quale inizia la riduzione graduale dei trattamenti è fissata ad euro 32.000, coinvolgendo nel riordino solo il 12 per cento della popolazione con reddito disponibile equivalente più alto”.

Disposizioni transitorie SIA 55

Ad occuparsene è l'articolo 10 del rapporto.

Pensioni in regime internazionale

L’articolo 11 modifica le norme che riguardano alcuni istituti assistenziali - l’integrazione al trattamento minimo, l’integrazione dell’assegno ordinario d’invalidità e le maggiorazioni sociali - per i soggetti residenti in Paesi non UE prevedendone, in linea con l’impostazione rinvenibile nelle norme dei Regolamenti per il Coordinamento dei Sistemi di Sicurezza Sociale, l’eliminazione. In questo modo si supera una disparità di trattamento oggi esistente tra i titolari di pensione di importo contenuto residenti in un Paese Extra-UE, che possono godere delle citate prestazioni, e quelli residenti in un Paese Ue, dello Spazio Economico Europeo o in Svizzera che ne sono invece esclusi sulla base della regolamentazione europea che prevede la portabilità delle sole prestazioni contributive.

Ricalcolo trattamenti in essere, inlcusi vitalizi

L’articolo 12 del dispositivo punta ad armonizzare i trattamenti in essere tra e fra generazioni. In tal senso viene sottolineato che “la trasparenza sulle gestioni speciali, su tutte le gestioni speciali, serve a cementare il patto intergenerazionale”.

Uscita flessibile

Secondo quanto evidenziato dal rapporto, “un contributo decisivo alla riduzione della povertà non potrà che venire dal mercato del lavoro, soprattutto quello dei più giovani”. In questo ambito si tocca il tema della flessibilità in uscita e viene sottolineato: “Una maggiore flessibilità in uscita, se sostenibile, aumenterebbe grandemente il benessere delle famiglie che hanno, specie in quella fascia di età che precede il ritiro dalla vita attiva, esigenze ed aspirazioni molto diverse tra di loro. Il tutto alleggerendo la gestione del personale  di  imprese  che  altrimenti  si  troverebbero  a  dover  dare  lavoro  a  persone  poco  motivate, presumibilmente, poco produttive”.

L’articolo 13 analizza le regole del sistema contributivo e le correzioni attuariali necessarie per consentire una certa flessibilità in sucita.

Unificazione delle prestazioni

L’articolo 14 procede nella direzione di unificare le pensioni tra le diverse gestioni. L’obiettivo è di avere una sola pensione obbligatoria per individuo. Il rapporto sottolinea che “la modifica normativa consente agli individui di unificare la pensione tra regimi diversi senza oneri aggiuntivi”.

Contribuzioni aggiuntive

Con l’articolo 15 si vuole offrire nuove opportunità di versare e farsi versare contributi, che poi diventeranno un supplemento alla pensione, per chi sta già percependo un trattamento previdenziale.

Pensioni sindacali

L’articolo 16 armonizza le pensioni dei sindacalisti con distacco (o aspettativa) dal settore pubblico al trattamento riservato agli altri lavoratori. Nello specifico sposta la contribuzione aggiuntiva versata dall’organizzazione sindacale dalla cosiddetta quota A (che prende come riferimento l’ultimo stipendio versato, spesso il più alto della propria carriera) alla quota B (che prende come riferimento gli ultimi dieci anni di retribuzione, dunque una base più bassa). Questo significa che i dirigenti sindacali non potranno più farsi versare contributi dall’organizzazione a condizioni molto più vantaggiose di quelle riservate alla valorizzazione a fini pensionistici dei contributi versati dagli altri lavoratori.

Vedi i commenti (0) / Commento

per commentare devi effettuare il login con il tuo account