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Chi ha diritto all’esenzione dal canone Rai, a partire dal 2017 deve spedire il modulo di richiesta ogni anno. I tempi per la presentazione della dichiarazione sostitutiva sono: esonero per tutto il 2017, entro il 31 gennaio 2017; esonero per il secondo semestre del 2017, dal 1° febbraio al 30 giugno 2017; esonero per tutto il 2018, dal 1° luglio 2017 al 31 gennaio 2018.

L’esenzione dal canone Rai deve essere spedita all’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, Sat – Sportello abbonamento tv, casella postale 22, 10121 – Torino. La dichiarazione sostitutiva può essere inviata anche via Pec, purché il modulo riporti la firma digitale dell’interessato, all’indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it. E’ possibile, infine, utilizzare l’applicazione web sul sito dell’Agenzia delle Entrate con le credenziali Fisconline o Entratel, oppure rivolgersi per tale prassi agli intermediari abilitati.

Chi ha diritto all’esenzione

Hanno diritto all’esenzione i contribuenti titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale che non possiedono alcun apparecchio tv. Nel modulo, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, dovranno indicare che in nessuna delle abitazioni dov’è attivata l’utenza intestata a loro è presente un televisore.

Il nuovo modello di dichiarazione sostitutiva può essere impiegato anche per:

- segnalare che il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad un altro componente della stessa famiglia anagrafica, del quale deve essere indicato il codice fiscale;

- comunicare la non detenzione di un apparecchio tv da parte dell’erede per le abitazioni in cui l’utenza è ancora temporaneamente intestata ad un soggetto deceduto;

- comunicare la modifica delle condizioni, ad esempio in caso di acquisto di un televisore nel corso dell’anno, avvenuta successivamente alla presentazione di una precedente dichiarazione sostitutiva.

La dichiarazione deve essere presentata solo dal titolare dell’utenza di fornitura elettrica. Può darsi, infatti, che all’interno dello stesso nucleo familiare una persona sia l’intestataria della bolletta della luce e un’altra sia il titolare dell’abbonamento tv. In questo caso, l’Agenzia delle Entrate provvede alla voltura automatica del canone a carico dell’intestatario della bolletta, senza alcun adempimento a carico del vecchio abbonato.

Hanno poi diritto all’esenzione i cittadini che hanno compiuto 75 anni e che hanno un reddito annuo non superiore ai 6.713 euro. Anche loro potranno presentare la dichiarazione sostitutiva compilando il modulo disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate per non pagare il canone Rai 2017. In questo caso, non sarà necessario inviare annualmente la dichiarazione sostitutiva: basterà la prima per essere esonerato dal canone anche in futuro, purché permangano i requisiti sopra indicati. Se uno di questi cittadini attiva per la prima volta l’abbonamento tv, dovrà chiedere l’esenzione entro 60 giorni dalla data in cui scatta l’obbligo di pagamento. Chi di loro avesse pagato il canone dal 2008 in poi, potrà chiedere il rimborso tramite il modello disponibile sul sito dell’Agenzia, allegando l’autocertificazione in cui si attesta di essere in possesso dei necessari requisiti.

Hanno, infine, diritto all’esenzione gli agenti diplomatici, i funzionari o gli impiegati consolari, i funzionari di organizzazioni internazionali e i militari non italiani o personale civile no residente in Italia, di cittadinanza straniera, appartenente alle forze Nato e di stanza nel nostro Paese. In virtù di diversi accordi internazionali, tutti loro sono esonerati dal pagamento del canone dopo aver presentato richiesta attraverso l’apposito modello di dichiarazione sostitutiva disponibile, come gli altri, sul sito web dell’Agenzia delle Entrate.

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