Il prossimo 3 aprile entra a regime l’assegno di ricollocazione per chi perde il lavoro. Si tratta di un ammortizzatore sociale introdotto dal Jobs Act. In particolare, è un voucher con cui lo Stato finanzia i programmi di formazione per i disoccupati. La gestione sarà affidata all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal).
L’assegno di ricollocazione è un contributo economico che va da 250 a 5.000 euro per i servizi per il lavoro che offrono un’opportunità di impiego a un disoccupato che sia almeno da quattro mesi percettore di Naspi, ma anche a chi rientra nelle politiche di contrasto alla povertà o è in cassa integrazione straordinaria.
Obiettivo dell’assegno di ricollocazione è aiutare le persone senza lavoro nella ricerca di un’occupazione, offrendo un servizio personalizzato e intensivo di assistenza nei Centri per l’impiego, agenzie per il lavoro accreditate e fondazione consulenti del lavoro.
L’assegno di ricollocazione può essere richiesto dai disoccupati che ricevono la Nuova assicurazione sociale per l’impiego (Naspi) da più di 4 mesi e i beneficiari del Reddito di inclusione (Rei). Nel caso di Cassa integrazione sarà possibile richiederlo nel caso in cui l’accordo sindacale si sia concluso con un piano di ricollocazione.
L’ammontare dell’assegno dipende dal livello di occupabilità della persona. L’assegno di ricollocazione va da 1.000 a 5.000 euro se il disoccupato trova un nuovo impiego a tempo indeterminato, apprendistato compreso. Da 500 a 2.500 euro se si firma un contratto a termine di almeno 6 mesi. Nelle regioni considerate “meno sviluppate” (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia) si può scendere a 250 fino a 1.250 euro se si instaura un rapporto a tempo tra i tre e sei mesi.
L’ammontare dell’assegno varia anche a seconda della difficoltà di reinserimento occupazionale dell’interessato, stabilita nella fase di profilazione. Si terrà conto, tra l’altro, di età, sesso, livello di istruzione, collocazione geografica, precedente esperienza lavorativa.
La richiesta dell’assegno è volontaria e si può presentare anche in via telematica. Presentata la domanda, il disoccupato sceglie chi eroga il servizio di assistenza (un centro per l’impiego o un ente accreditato ai servizi per il lavoro). Entro 15 giorni, il centro per l’impiego deve decidere se rilasciare o meno l’assegno dopo le verifiche. Se viene accettato si deve quindi elaborare il Patto di servizio personalizzato e il programma di ricerca intensivo. A quel punto il disoccupato deve partecipare agli incontri concordati e deve accettare le offerte congrue di lavoro ricevute. Se rifiuta può andare incontro a sanzioni che partono da una prima riduzione dell’assegno e arrivano alla sua perdita totale.
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