Chi sono i lavoratori fragili e quando scatta l'esenzione dal lavoro

Chi sono i lavoratori fragili e quando scatta l'esenzione dal lavoro
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Con una circolare congiunta i Ministeri di Salute e Lavoro hanno introdotto misure specifiche per contenere e prevenire i rischi di contagio da covid a scuola e non solo. Vediamo chi sono i lavoratori fragili e quali sono le misure speciali introdotte.

Nella circolare in questione, si specifica chi sono i lavoratori fragili evidenziando come a fare la differenza sia il rischio di contagio da covid legato a patologie pregresse. "Il concetto di fragilità – si legge nella nota ministeriale –  va dunque individuato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico, sia di tipo clinico”.

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Con specifico riferimento all’età, poi, i Ministeri di Salute e Lavoro chiariscono che si tratta di un parametro che, da solo, anche sulla base delle evidenze scientifiche, “non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità nelle fasce di età lavorative".

In sostanza, la circolare individua il punto centrale per individuare chi sono i lavoratori fragili nella comorbilità: "la maggiore fragilità nelle fasce d’età più elevate della popolazione va intesa congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggior rischio".

Per questo è prevista anche l’esenzione dal lavoro per i lavoratori fragili (quelli più a rischio in caso di contagio). Il medico competente, infatti, è chiamato a valutare un’eventuale condizione di fragilità in stretta correlazione anche alle mansioni di lavoro per esprimere il giudizio di idoneità o meno.

Il caso di una non idoneità temporanea, per cui è prevista la richiesta di esonero dalle mansioni lavorative, è previsto per le circostanze “che non consentano soluzioni alternative”, fermo restando la necessità di ripetere periodicamente la visita medica, “anche alla luce dell’andamento epidemiologico e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche in termini di prevenzione, diagnosi e cura”.

Il datore di lavoro, inoltre, deve comunicare al medico tutte le informazioni utili per il giudizio che si riferiscano a mansioni, postazione e ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione adottate. In assenza di un medico aziendale, l’azienda, su richiesta del dipendente, dovrà indirizzare l’impiegato all’Inail oppure “alle aziende sanitarie locali o ai dipartimenti di medicinale legale e di medicina del lavoro delle università”.

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