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Modifica della rendita catastale, attenzione alla notifica
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Il Fisco è intervenuto per fare chiarezza in tema di modifica della rendita catastale e ha spiegato da quando decorre l'efficacia, facendo delle precisazioni sulla notifica. Vediamo quanto spiegato.

A Fisco Oggi, la rivista telematica dell'Agenzia delle Entrate, è stato domandato: "Da quando è efficace la modifica di una rendita catastale di un fabbricato e, soprattutto, da quando diventa utilizzabile da un ente impositore per la determinazione dei tributi?".

Il Fisco ha chiarito che, in tema di efficacia della rendita iscritta negli atti catastali, "l'art. 74 della legge n. 342/2000 prevede che gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati diventano efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione ai soggetti intestatari. Dalla data di notifica decorre il termine per l'eventuale contestazione dell'atto attributivo o modificativo".

La modifica della rendita catastale, dunque, diventa efficace a decorrere dalla notifica ai soggetti intestatari. A partire dalla data di notifica decorre il termine per l'eventuale contestazione.

Per quanto riguarda poi l'utilizzabilità a fini impositivi della rendita attribuita o modificata con riferimento ai periodi anteriori la notifica, secondo quanto chiarito da Fisco Oggi, "l'Agenzia delle Entrate ha ribadito, in linea con alcune recenti ordinanze della Corte di Cassazione, che la legge non esclude l'applicabilità della nuova rendita anche per le annualità d'imposta non ancora definite, cioè ancora suscettibili di accertamento, liquidazione, rimborso".

Ne consegue che la nuova rendita catastale non può essere utilizzata giuridicamente se non notificata, ma la si può utilizzare per la determinazione dei tributi, una volta che è stata notificata, anche per periodi d'imposta non ancora definiti.

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