Alcune interessanti precisazioni da parte del Fisco in tema di bonus ristrutturazione e comodato. In particolare, è stato chiarito quando è possibile beneficiare della detrazione e quando invece essa è preclusa.
Sul tema in precedenza il Fisco si era già espresso e lo aveva fatto anche la Cassazione. Ora a Fisco Oggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate, è stato domandato: “Può il comodatario di un immobile usufruire delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia se il contratto di comodato è registrato dopo l’inizio dei lavori, ma prima del pagamento delle spese?”.
Bonus ristrutturazioni per il comodatario, quando è possibile e quando no
Nel fornire la sua risposta, il Fisco ha chiarito che la detrazione per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio spetta al proprietario dell’immobile, ma anche al contribuente che detiene lo stesso sulla base di un titolo idoneo, quindi ad esempio il comodato, e a condizione che egli sia in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
Ma attenzione. Per poter accedere all’agevolazione, il comodatario deve possedere un contratto di comodato regolarmente registrato al momento di avvio degli interventi di ristrutturazione oppure al momento del pagamento delle spese ammesse in detrazione, se questo è precedente l’inizio dei lavori.
Il comodatario non può beneficiare della detrazione se non possiede un titolo di detenzione dell’immobile che risulti da un atto registrato al momento dell’inizio degli interventi. Questo anche se il comodatario provvede alla successiva regolarizzazione.
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