In caso di lavori di ristrutturazione a causa dei quali si generano delle infiltrazioni in condominio, a chi spetta pagare i danni? A spiegarlo è la Corte d’Appello di Roma, che ha esaminato il caso di un condomino che ha citato in giudizio i proprietari dell’appartamento al piano superiore e la ditta cui sono stati affidati gli interventi.
Con la sentenza 219/2023, la Corte d’Appello di Roma ha spiegato che, “in base all’articolo 2051 del Codice Civile, il committente deve sempre vigilare e custodire l’immobile oggetto dei lavori”, quindi “controllare la corretta esecuzione dei lavori commissionati ed impedire il verificarsi di danni”. Si tratta di un obbligo che “viene meno solo in presenza del totale trasferimento all’appaltatore del potere di fatto sull’immobile”.
Ciò detto, l’obbligo di risarcire il condomino danneggiato può ricadere sia sull’impresa sia sul proprietario dell’appartamento ristrutturato.
Lavori e infiltrazioni in condominio, il caso
Come spiegato da Edil portale, il caso ha riguardato un condomino che ha citato in giudizio i proprietari dell’appartamento al piano superiore e la ditta cui sono stati affidati gli interventi in seguito a una infiltrazione provocata dal cambio di posizione di un radiatore, a causa del quale si è lesionato un punto di allaccio dell’impianto idraulico di riscaldamento ed è scaturita una perdita d’acqua a cantiere chiuso.
Per evitare un cedimento strutturale per l’accumulo di acqua nel controsoffitto, l’impresa ha praticato dei fori che hanno evitato il collasso della struttura, ma che hanno fatto riversare l’acqua nell’appartamento al piano inferiore. Il proprietario dell’appartamento al piano inferiore ha quindi chiesto un risarcimento.
In primo grado, il Tribunale ha condannato l’impresa e i proprietari dell’appartamento al piano superiore al pagamento del risarcimento. Ma questi ultimi hanno presentato ricorso, “sostenendo di non essere responsabili del danno, causato unicamente dall’impresa durante l’esecuzione dei lavori, quando l’impresa aveva l’immobile in custodia”.
La Corte di Appello ha confermato la responsabilità dei proprietari dell’immobile ristrutturato e dell’impresa, ricordando quanto stabilito dall’articolo 2051 del Codice Civile.
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