Il disegno di legge per la conversione del decreto Pnrr 3 contiene importanti novità in materia di semplificazione per il fotovoltaico. Tra le misure in cantiere ci sono processi per le autorizzazioni più agevoli, si prevedono aree idonee per le installazioni più ampie e nuovi interventi di edilizia libera. Scopriamo tutte le notizie dell’ultima ora e le anticipazioni sul tema.
Autorizzazioni per il fotovoltaico e rinnovabili
L’ultima bozza del decreto Pnrr 3 contiene diverse misure che intervengono direttamente con importanti novità che riguardano le autorizzazioni per impianti fotovoltaici e di fonti rinnovabili più in generale. Gli interventi sono volti alla semplificazione dei permessi.
Autorizzazione paesaggistica
La norma contenuta nel decreto Pnrr 3 prevede che - per progetti di impianti solari fotovoltaici e termici su ville, giardini, parchi o complessi di immobili di interesse pubblico - l’autorizzazione paesaggistica al fotovoltaico venga rilasciata entro 45 giorni. Decorso tale termine, scatterà il silenzio assenso.
Autorizzazioni come manutenzione ordinaria
Sempre nel decreto Pnrr 3 è contenuta una novità che introduce altre condizioni in cui le autorizzazioni al fotovoltaico non sono dovute perché gli interventi sono considerati manutenzione ordinaria, ovvero per l’installazione di impianti fotovoltaici a terra nelle:
- aree industriali, artigianali e commerciali;
- discariche;
- cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento.
Per queste casistiche l’unico veto potrà essere posto dalla Soprintendenza per incompatibilità con i vincoli paesaggistici eventualmente esistenti.
Autorizzazioni nelle aree agricole
Fuori dalle aree protette, o appartenenti alla Rete Natura 2000, l’installazione degli impianti fotovoltaici nelle aree agricole sarà libera alle seguenti condizioni:
- pannelli collocati sopra le piantagioni, ad almeno 2 metri dal suolo;
- i pannelli non supportati da fondazioni in cemento o difficilmente amovibili;
- intervento realizzato in modo da garantire l'integrazione con le attività agricole, quale supporto per le piante o per i sistemi di irrigazione parcellizzata e come protezione o ombreggiatura delle coltivazioni sottostanti.
Al ricorrere di queste condizioni, gli impianti saranno considerati manufatti strumentali all’attività agricola.
Autorizzazioni per eolico e fotovoltaico
Il decreto Pnrr 3 stabilisce anche che l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, che rientrino nei piani e programmi che hanno già ottenuto la Valutazione ambientale strategica (VAS), non debbano produrre fino al 30 giugno 2024 la VIA. Vale per:
- impianti fotovoltaici con potenza complessiva sino a 30 MW, anche comprensivi dei sistemi di accumulo;
- impianti d’accumulo elettrico;
- rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti fotovoltaici già esistenti, eventualmente comprensivi di sistemi di accumulo, che non prevedano variazione dell’area occupata e con potenza complessiva fino a 50 MW;
- repowering di impianti eolici già esistenti, che non prevedano variazione dell’area occupata e con potenza complessiva fino a 50 MW;
- impianti di produzione di energia rinnovabile offshore di potenza complessiva fino a 50 MW, che ricadono nelle aree individuate dal Piano di gestione dello spazio marittimo.
Aree idonee per le rinnovabili
Il decreto Pnrr 3 considera come aree idonee all’installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili “i sedimi aeroportuali e i siti dove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per il rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell’area occupata superiore al 20% (limite non previsto per il fotovoltaico)”. Il limite del 20% non si applica agli impianti fotovoltaici.
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