Il termine del 30 giugno per presentare la domanda di definizione agevolata non è valido per tutti. È prevista una proroga, infatti, per i contribuenti che risiedono nelle regioni colpite da alluvione lo scorso maggio. Per loro la scadenza per aderire alla rottamazione quater è posticipata al 30 settembre. Scopriamo insieme tutte le notizie dell’ultima ora, sulle modalità previste e il nuovo calendario da rispettare.
La proroga della rottamazione quater al 30 settembre
L’Agenzia delle Entrate ha comunicato che per i contribuenti delle regioni alluvionate la scadenza per la presentazione della domanda di adesione agevolata viene prorogata dal 30 giugno al 30 settembre. Ci sarà la proroga di tre mesi anche per la comunicazione di accoglimento e per il versamento delle somme dovute per la rottamazione quater.
Questo vuol dire che i contribuenti delle zone alluvionate saranno chiamati a versare la prima o unica rata della rottamazione quater entro il 31 dicembre 2023; la seconda entro febbraio 2024 e le successive con cadenza trimestrale (Le prime due rate sono pari ognuna al 10% del dovuto e la somma residue si rateizzano in 16 versamenti di pari importo).
Rottamazione quater, il nuovo calendario
L’Agenzia delle Entrate ha comunicato importanti novità che riguardano le nuove scadenze della rottamazione quater per i contribuenti delle regioni alluvionate. Ricordiamo che la definizione agevolata prevista dall’ultima legge di Bilancio si riferisce ai debiti affidati all’agente della riscossione fra il 1º gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 e prevede che venga pagata per intero la somma originariamente dovuta ma senza sanzioni e interessi.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito il calendario aggiornato delle nuove scadenze per le popolazioni alluvionate:
- 30 settembre 2023: termine la domanda di rottamazione quater;
- 31 dicembre 2023: risposta dell’Agenzia delle Entrate con la quantificazione del debito e gli importi dell’eventuale rateazione;
- 31 gennaio 2024: prima rata, pari al 10% (o unica rata);
- 29 febbraio 2024: seconda rata al 10%:
- 31 maggio 2024: terza rata (un sedicesimo della somma restante dopo le prime due rate);
- 31 luglio 2024: quarta rata di pari importo rispetto alla terza;
- 30 novembre 2024: quinta rata di pari importo.
Sospensione della riscossione e delle cartelle
Contestualmente, viene sospesa l’attività di notifica delle cartelle di pagamento e delle procedure di riscossione fino al 31 agosto 2023. Stesso discorso anche per i versamenti tributari e non tributari derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione, dagli avvisi di accertamento esecutivo e di addebito in scadenza nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 agosto 2023
L’Agenzia delle Entrate ha comunicato anche la sospensione dei versamenti delle rate in scadenza nello stesso periodo (a patto che si riferiscano provvedimenti di rateizzazione in essere al 1° maggio oppure riferite a somme dovute a titolo di Rottamazione-ter e Definizione agevolata per le risorse proprie UE). I pagamenti riprenderanno dal 1° settembre 2023.
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Come funziona la rottamazione quater 2023?
Gli importi dovuti ai fini della rottamazione quater, potranno quindi essere versati in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 oppure in un massimo di 18 rate, di cui le prime due, pari ognuna al 10% del totale dovuto, con scadenza 31 ottobre 2023 e 30 novembre 2023. Rientrano nella definizione agevolata i debiti affidati all'agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.
Quali cartelle rientrano nella pace fiscale 2023?
L'art. 45 della Legge di Bilancio 2023 prevede lo stralcio dei carichi fino a 1.000 euro affidati all'agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.
Come fare la rottamazione 2023?
Per aderire alla definizione agevolata, entro il 30 giugno 2023, il contribuente deve presentare una dichiarazione di adesione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità pubblicate sul sito dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
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