Per realizzare un porticato in cemento armato è necessario il permesso di costruire o basta la Scia. E, nel caso venga accertato un abuso, è possibile sanarlo o si rende obbligatoria la demolizione? Scopriamo cosa ha stabilito in merito il Tar Lazio (sentenza 12771/2023) sul titolo abilitativo da utilizzare e cosa comparta l’eventuale lavoro un’area vincolata. Ecco tutto quello che c’è da sapere al riguardo.
Nello specifico, i giudici del Tar del Lazio sono stati chiamati a esaminare un ricorso contro l’ordine di demolizione di un porticato in cemento armato di circa 80 mq, con tanto di copertura con coppi e tegole. La struttura era stata realizzata senza permessi in una zona sotto vincolo per la tutela dei parchi.
Il proprietario dell’immobile, tuttavia, ha sottolineato che l’ordinanza di demolizione era arrivata mentre non era ancora concluso il termine di procedimento per la sanatoria edilizia. Sempre secondo la parte che ha presentato ricorso, infatti, per la realizzazione del portico non sarebbe servito il permesso di costruire, ma sarebbe bastata la Scia.
Secondo i giudici del Tar del Lazio, però, l’intervento in questione (la realizzazione di un porticato in cemento armato) si qualifica come ristrutturazione pesante. Inoltre, considerate le considerevoli dimensioni dell’abuso, per la realizzazione dell’intervento il proprietario avrebbe dovuto chiedere il permesso di costruire o la Scia alternativa al permesso di costruire, come previsto dagli articoli 10 e 23 del Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001).
Inoltre, i giudici hanno sottolineato anche che il proprietario non ha potuto dimostrare che la domanda di sanatoria riguardasse lo stesso abuso oggetto dell’ordine di demolizione. Motivo per il quale, tale ordine è legittimo e la domanda di sanatoria non avrebbe potuto comunque fermare la demolizione.
Come se non bastasse, per il Tar del Lazio è altrettanto significativo che l’immobile per il quale è stato realizzato l’abuso sorge su un’area soggetta a vincoli. Oltre al permesso di costruire, o alla Scia sostitutiva, il proprietario non avrebbe potuto iniziare i lavori prima di aver ottenuto l’autorizzazione necessaria dall’ente preposto alla tutela dei parchi. Il Tar, per tutte queste ragioni, ha confermato l’ordine di demolizione e la sanzione a carico del proprietario dell’abuso.
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