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Acquisto case classe A e B
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Un lettore di FiscoOggi, la rivista online dell'Agenzia delle Entrate, ha chiesto agli esperti del Fisco se la detrazione IVA per l'acquisto di abitazioni in classe A e B, può essere richiesta anche nel caso in cui l'immobile, acquistato come prima casa, non sia più adibita a tale scopo. Vediamo cosa prevede la normativa al rispetto

La lettrice di FiscoOggi spiega di aver acquistato circa due anni fa un immobile in classe energetica A destinato ad abitazione principale e di aver richiesto la detrazione dell'IVA per l'acquisto. Essendosi da poco trasferita all'estero, chiede adesso se può continutare a richiedere la detrazione nel modello Redditi non trattandosi più di prima casa. 

Come spiegano gli esperti del Fisco, la legge n. 208/2015 ha previsto la possibilità di portare in detrazione dall’Irpef il 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’Iva per l’acquisto (effettuato entro il 31 dicembre 2017) di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse.

La detrazione va ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi. La risposta secondo FiscoOggi al quesito è affermativa. Si potrà continuare a richiedere le residue rate di detrazione, poiché la norma non limita il beneficio fiscale all’acquisto dell’abitazione principale, essendo sufficiente che l’unità immobiliare acquistata sia a destinazione residenziale e di classe energetica A o B.

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