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Con l’arrivo del 1° marzo 2024 cambia la ritenuta sui bonifici per i bonus edilizi. Scatta infatti l’aumento previsto dalla Legge di Bilancio 2024 e si passa dall’8 all’11%. A partire da oggi, dunque, sui bonifici che saranno disposti dai contribuenti per le spese per lavori edilizi agevolabili, le banche e le Poste Italiane Spa opereranno, all’atto dell’accredito dei pagamenti, la ritenuta dell’11% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dal beneficiario della somma.

Il 1° marzo 2024 scatta dunque la misura restrittiva sul superbonus e sugli altri bonus edilizi introdotta dalla Legge di Bilancio 2024. Nello specifico, la ritenuta sul bonifico parlante inizialmente del 10%, passata poi al 4% e successivamente all’8%, viene alzata e portata all’11%.

La ritenuta sui bonifici per i bonus edilizi è stata introdotta al 10% dalla manovra del 2010 per la stabilizzazione finanziaria e la competitività economica (DL 78/2010), è stata poi abbassata al 4% con la manovra correttiva del 2011 ed è stata infine portata all’8% dalla Legge di Stabilità 2015. Adesso, la Legge di Bilancio 2024 ha elevato l’aliquota all’11%.

Come effettuare il bonifico per la ristrutturazione edilizia

Il pagamento che viene effettuato con bonifico bancario o postale deve contenere:

  • la causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986);
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • il codice fiscale o il numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

Nel caso in cui ci siano più soggetti che sostengono la spesa e che vogliono fruire della detrazione, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale delle persone interessate al beneficio.

Nel caso di interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio, è necessario indicare quello dell’amministratore o di altro condomino che effettua il pagamento.

Nel caso in cui l’ordinante del bonifico è una persona diversa da quella indicata nella disposizione di pagamento quale beneficiario della detrazione, in presenza di tutte le altre condizioni previste dalla norma, la detrazione deve essere fruita da quest’ultimo (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E del 24 aprile 2015).
 

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