I chiarimenti del Fisco e le nuove regole
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A quanto ammonta la ritenuta d’acconto sui bonifici per la ristrutturazione? Una domanda alla quale è importante dare una risposta in questo nuovo anno. Ci sarà infatti una novità a partire dal 1° marzo 2024. Vediamo quanto precisato nello specifico dal Fisco, che ha colto l’occasione per fare chiarezza sul tema in seguito al quesito proposto da una contribuente.

A Fisco Oggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate, è stato domandato: “È vero che nel 2024 è aumentata la ritenuta d’acconto sui bonifici effettuati per i lavori di ristrutturazioni edilizie?”.

I chiarimenti sulla percentuale della ritenuta d’acconto sul bonifico per la ristrutturazione

Nel fornire la sua risposta, il Fisco ha precisato che nel 2024 la ritenuta d’acconto sui bonifici effettuati per i lavori di ristrutturazioni edilizie subirà un aumento. Nel dettaglio, è stato chiarito che “la nuova misura della ritenuta d’acconto, stabilita dal comma 88 della recente legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023), è pari all’11%. Ma la novità entrerà in vigore dal 1° marzo 2024”.

Fino al 29 febbraio 2024, dunque, per i bonifici effettuati si continuerà ad applicare la vecchia misura dell’8%. A partire dal 1° marzo 2024 “la nuova misura della ritenuta d’acconto sarà pari all’11%. Di conseguenza, sui bonifici che saranno disposti dai contribuenti per le spese per lavori edilizi agevolabili, a partire da tale data, le banche e le Poste Italiane Spa opereranno, all’atto dell’accredito dei pagamenti, la ritenuta dell’11% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dal beneficiario della somma (impresa che effettua i lavori)”.

Bonifico per la ristrutturazione edilizia

Il pagamento effettuato con bonifico bancario o postale deve contenere:

  • la causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986);
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • il codice fiscale o il numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

Nel caso in cui ci siano più soggetti che sostengono la spesa e tutti intendono fruire della detrazione, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale delle persone interessate al beneficio.

Nel caso di interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio, è necessario indicare quello dell’amministratore o di altro condomino che effettua il pagamento.

Nel caso in cui l’ordinante del bonifico è una persona diversa da quella indicata nella disposizione di pagamento quale beneficiario della detrazione, in presenza di tutte le altre condizioni previste dalla norma, la detrazione deve essere fruita da quest’ultimo (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E del 24 aprile 2015).

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