
Essere a conoscenza delle norme che riguardano il muretto divisorio tra due proprietà è utile per diverse ragioni. In primo luogo, può essere determinante per risolvere eventuali dispute tra i proprietari, stabilire la responsabilità per la manutenzione e le riparazioni del muro stesso. Inoltre, è fondamentale per pianificare eventuali lavori di ristrutturazione o miglioramenti del terreno. Vediamo tutti i dettagli relativi al muretto divisorio tra due proprietà ponendo particolare attenzione alla normativa di riferimento.
Costruzione di un muro divisorio tra due proprietà: informazioni preliminari
Procedere con la costruzione di un muro divisorio tra due proprietà è un intervento spesso effettuato con il fine di definire i confini tra due fondi contigui. Ma cos’è esattamente questo muro? Esiste una definizione legale?
A tal riguardo, in molti si chiedono se esiste la differenza tra muro di cinta e muro di confine. La distinzione è molto sottile e, nello specifico:
- il muro di confine è una costruzione specificatamente collocata lungo il confine di due proprietà. Ha lo scopo principale di segnare e definire il limite tra terreni adiacenti ed è di solito di proprietà condivisa tra i proprietari dei terreni confinanti, a meno che non vi siano accordi o disposizioni legali specifiche che stabiliscono diversamente;
- il muro di cinta è una struttura eretta per delimitare e recintare una proprietà al fine di garantire privacy e sicurezza. Il muretto di cinta non necessariamente coincide con il confine effettivo della proprietà e può essere situato anche in una posizione più interna rispetto ai confini del terreno. Infine, si tratta di una struttura che può essere eretta anche per scopi decorativi o per definire spazi specifici all’interno della medesima proprietà.
Ma come funziona esattamente il muro di confine? Il Codice civile individua diverse fattispecie e regole da seguire per queste particolari costruzioni che, non di rado, diventano oggetto di litigi tra proprietari di fondi vicini. A ciò si aggiungono, naturalmente, i singoli accordi che tali proprietari possono intraprendere tra loro.
Quanto deve essere alto un muro divisorio tra due proprietà?
Il Codice civile stabilisce in maniera precisa e puntuale l’altezza (e non lo spessore) del muro divisorio tra due proprietà. Nello specifico, ai sensi dell’art. 886 c.c. è possibile realizzare un muretto divisorio tra due proprietà di 3 metri, salvo che i regolamenti locali non impongano o non ammettano altezze differenti.
Inoltre, è anche individuata la distanza che vi dev’essere tra costruzioni situate su proprietà confinanti che, anche in questo caso non possono sorgere a meno di 3 metri (salvo diverse specifiche individuate dai regolamenti locali).

Quando un muro è di proprietà esclusiva?
Il muretto divisorio tra due proprietà è di norma considerato un bene condiviso tra i proprietari dei due terreni adiacenti quando sorge su una porzione di suolo comune e separa le rispettive estensioni di terra. In tale circostanza, se gli edifici confinanti presentano altezze differenti, l’appartenenza comune del muro è limitata al punto in cui entrambi gli edifici raggiungono la medesima altezza. Tuttavia, attraverso la presentazione di documentazione legale, come un vero e proprio atto di proprietà in grado di attestare la titolarità unica del muro, è possibile provare che si tratta di un muretto di proprietà esclusiva.
Al di là della presentazione di atti che confermano che il muretto divisorio tra le due proprietà è di uno solo dei soggetti coinvolti, vi sono delle circostanze in cui la stessa legge prevede che il muro debba essere considerato di esclusiva pertinenza di uno dei due proprietari. Le circostanze in questione sono le seguenti:
- quando il muretto divisorio tra le due proprietà separa campi, cortili, giardini o orti e si presume che appartengano unicamente al proprietario del terreno su cui insiste un canale di raccolta delle acque piovane;
- se sul muretto sono presenti elementi come cornicioni, mensole o aperture che penetrano oltre la metà del suo stesso spessore nel lato del proprietario in questione, la costruzione è considerata di esclusiva proprietà di tale soggetto.
Anche in questi casi, tuttavia, qualora ve ne sia necessità si potrebbe provare che tale muretto divisorio è da considerare di proprietà di entrambi i soggetti.

Chi paga il muro di confine?
I co-proprietari di un muretto divisorio tra le due proprietà condividono gli stessi doveri riguardanti la manutenzione (in proporzione al diritto di ciascuno), a meno che gli interventi necessari siano imputabili esclusivamente a uno dei proprietari (art. 882 c.c.).
Ad esempio, secondo la giurisprudenza, in caso di danneggiamento del muro di confine imputabile ad uno solo dei comproprietari, sarà quest'ultimo a dover provvedere al risarcimento. Sebbene uno dei comproprietari possa esimersi dall’obbligo di contribuire alle spese, ciò non lo esime dall’obbligo di riparazione e/o ricostruzione necessaria causata da lui stesso (responsabilità personale).
Diverso è il caso del muretto divisorio tra due proprietà a dislivello, fattispecie che è molto spesso causa di litigi tra vicini. Ebbene, il Codice civile all’art. 887 afferma, come regola generale, che nel caso in cui due fondi abitati siano disposti uno sopra l'altro, con uno ad un livello più alto e l'altro ad un livello più basso, il proprietario del terreno superiore è responsabile per tutte le spese relative alla costruzione e manutenzione del muro fino all'altezza del suo terreno. Entrambi i proprietari devono invece condividere le spese per la parte rimanente del muro, oltre l'altezza del terreno superiore.
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