Nel Ddl Concorrenza è stata inserita una norma che obbliga aziende e professionisti ad avvertire il consumatore 30 giorni prima del rinnovo: finalmente sarà più semplice cambiare fornitore e risparmiare
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I numerosi impegni della vita quotidiana rischiano spesso di farci dimenticare date e scadenze contrattuali con conseguenze dannose in termini di spese extra da sostenere.  Finalmente però nel Ddl Concorrenza approvato a dicembre è stata inserita una norma che obbliga le aziende e i professionisti ad avvertire il consumatore 30 giorni prima del rinnovo di un contratto. Nell’avviso dovrà essere indicata la data entro cui si potrà dare disdetta. Si tratta di una novità importante perché permetterà di cambiare più facilmente fornitore e quindi di risparmiare.

Disdetta del contratto

In molti settori vengono utilizzati dei contratti che vengono rinnovati in modo automatico, a prescindere quindi dalla volontà del cliente ( basti pensare ad alcune catene di grandi palestre oppure agli abbonamenti ai canali di pay tv): se da un lato questa caratteristica può rivelarsi utile ( evitando sgradevoli interruzioni di un servizio per noi particolarmente utile), dall’altro può rappresentare un ostacolo, soprattutto quando si vuole cambiare il fornitore di un servizio alla scadenza del contratto.

In pratica, il tacito rinnovo è il rinnovo automatico di un contratto che scatta quando il contraente non comunica la disdetta prima della scadenza. Per evitare questo “automatismo”, molto pericoloso per chi vuole ad esempio razionalizzare alcuni costi della vita quotidiana, nel Disegno di legge sulla Concorrenza è stata inserita una norma specifica: la legge  introduce un nuovo articolo nel Codice del consumo, ovvero l’art.65 bis, che obbliga il professionista  e l’azienda, trenta giorni prima della scadenza del contratto, ad avvisare per iscritto il consumatore della data entro cui può inviare formale disdetta. Se non lo fa il cliente può recedere in qualsiasi momento senza spese.

Avviso per la disdetta: sempre in forma scritta, ok anche via email o sms

Questa importante novità nel campo dei contratti di servizi a tempo determinato, con clausola di rinnovo automatico, è stata inserita nella Legge per il mercato e la concorrenza:  lo scopo è quello di rimuovere gli ostacoli  all’apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori.

Entrando nel dettaglio, l’art. 14 della Legge sulla concorrenza, modifica il Codice del consumo (D.lgs. n. 206/2005) inserendo, dopo l’articolo 65, l’articolo 65-bis relativo ai “Contratti di servizi a tacito rinnovo” volto a rafforzare la tutela del consumatore.

Nello specifico, il nuovo articolo prevede che nei contratti di servizi stipulati a tempo determinato con clausola di rinnovo automatico, il professionista ha l’obbligo di inviare un avviso al consumatore 30 giorni prima della scadenza del contratto, indicando la data entro cui quest’ultimo può inviare la disdetta. La mancanza di tale comunicazione consente al consumatore, di recedere in qualsiasi momento senza spese. La norma va ad integrare l’obbligo per il professionista di informare il consumatore sulla durata del contratto e l’eventuale rinnovo automatico prima che quest’ultimo lo sottoscriva.

La legge disciplina anche il modo in cui deve essere inviato l’avviso per la disdetta deve essere inviato: il legislatore prevede la forma scritta includendo la comunicazione via sms, e-mail etc… a scelta del consumatore.

Nuove regole per i contratti proposti “per telefono”

L’avviso del rinnovo automatico del contratto a tacito rinnovo non è l’unico intervento adottato dal legislatore in materia di tutela del consumatore. Un’altra modifica importante  è quella introdotta dall’art.9 della Legge sulla concorrenza e che interviene sulle modalità per la conclusione dei contratti via telefono disciplinate dall’art.51, comma 6 del Codice del consumo d.lgs. n. 206/2005.  

Il Codice prevede che quando un contratto a distanza è concluso per telefono, il professionista deve inviare il contratto al consumatore che sarà vincolato ( al contenuto del contratto) soltanto dopo averlo accettato in forma scritta. Tuttavia, con l’introduzione dell’art. 9 della Legge sulla concorrenza, la sottoscrizione non sarà più l’unica condizione per la validità del contratto in quanto il professionista dovrà anche acquisire la conferma, da parte del consumatore del corretto ricevimento del documento contenente tutte le condizioni.

 

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