Cosa dicono le norme e la giurisprudenza sul conteggio dei relativi costi
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Giustizia
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Il tema della ripartizione della spesa per la sostituzione della caldaia condominiale è di interesse comune. Nello specifico, cerchiamo di capire che cosa accade al condomino che si è distaccato dall’impianto centralizzato di riscaldamento. Deve contribuire alla spesa di sostituzione ed installazione in quota parte nella misura relativa ai millesimi di proprietà oppure il conteggio deve essere eseguito in modo diverso? Vediamo, sul punto, cosa dicono le norme e la giurisprudenza.

La questione è stata affrontata dal quotidiano economico Il Sole 24 Ore, all’interno della rubrica “L’esperto risponde”, al quale è stato esposto il caso di un condomino che vive in un condominio di 14 unità abitative e che si è distaccato dall’impianto centralizzato di riscaldamento da tre anni, dopo aver prodotto certificazione idonea. Il condomino ha spiegato che contribuisce alle spese di manutenzione della centrale termica condominiale, così come alla quota involontaria di dispersione, e ha fatto sapere che recentemente è stata sostituita la centrale termica condominiale con una di nuova generazione. Alla spesa di sostituzione e installazione ha contribuito per la quota dei suoi millesimi, ma chiede se è corretto contribuire in quota parte nella misura relativa ai millesimi di sua proprietà o se il conteggio, considerato il suo non utilizzo della nuova centrale, deve essere eseguito diversamente.

Il Sole 24 Ore ha innanzitutto chiarito che la spesa per la sostituzione della caldaia dipende dalla comproprietà dell’impianto e non dall’utilizzo. Di conseguenza, “salvo diversa disposizione contenuta nel regolamento condominiale contrattuale, le spese di sostituzione della caldaia si ripartiscono per millesimi di proprietà tra tutti i comproprietari compreso il condòmino distaccatosi”.

L’articolo 1118 del Codice Civile, modificato dalla legge di Riforma del condominio, all’ultimo comma dispone che “il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condòmini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma”.

Ci sono poi due sentenze della Cassazione (numero 23756 del 22 novembre 2016 e numero 7708 del 29 marzo 2007) che hanno chiarito il fatto che il condomino è sempre obbligato a pagare le spese di conservazione dell’impianto di riscaldamento centrale anche quando è stato autorizzato “a rinunziare all’uso del riscaldamento centralizzato e a distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto comune, ovvero abbia offerto la prova che dal distacco non derivino né un aggravio di gestione o uno squilibrio termico, essendo in tal caso esonerato soltanto dall’obbligo del pagamento delle spese occorrenti per il suo uso, se il contrario non risulti dal regolamento condominiale”.

Risulta, dunque, legittima la delibera condominiale “che pone a carico anche dei condòmini che si siano distaccati dall’impianto di riscaldamento le spese occorrenti per la sostituzione della caldaia, posto che l’impianto centralizzato costituisce un accessorio di proprietà comune, al quale i predetti potranno comunque riallacciare la propria unità immobiliare”.
 

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