La circolare n. 3 fa un approfondimento sulle ultime modifiche normative
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Le novità in materia di imposta sulle successioni e donazioni GTRES

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 3 con la quale ha illustrato le principali novità in materia di imposta sulle successioni e donazioni. In particolare, il documento di prassi – pubblicato il 16 aprile 2025 e firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone – fa un approfondimento sulle ultime modifiche normative, contenute nel decreto legislativo n. 139/2024, nella legge n. 104/2024 e nel decreto legislativo n. 87/2024, volte a razionalizzare la disciplina. 

La circolare n. 3 ha fatto il punto sulle modifiche apportate al Testo unico successioni e donazioni (Tus) con l’obiettivo di razionalizzare l’imposta e semplificare la sua applicazione. Le modifiche hanno effetto per le successioni aperte e gli atti a titolo gratuito fatti a partire dal 1° gennaio 2025

Imposta sulle successioni e donazioni, le novità della riforma 

In base alle novità apportate dal Dlgs n. 139/2024 al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con Dpr n. 346/1990 (Tus), per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025 non sono più gli uffici finanziari a determinare l’imposta e a richiederne il pagamento con avviso di liquidazione, ma sono i soggetti obbligati in base alla dichiarazione di successione a provvedere autonomamente

Il versamento dell’imposta deve essere effettuato entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di successione (quindi entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, più 90 giorni). Per esempio, se una successione viene aperta il 22 ottobre 2025 e la relativa dichiarazione presentata il 15 aprile 2026, il versamento dell’imposta può essere effettuato entro il 20 gennaio 2027 (90 giorni decorrenti dal termine finale del 22 ottobre 2026 per la presentazione della dichiarazione di successione). 

Come spiegato da Fisco Oggi, la circolare n. 3 del 16 aprile 2025 offre chiarimenti su: 

  • le modifiche all’articolo 1 del Testo unico successioni e donazioni, concernente l’oggetto dell’imposta sulle successioni e donazioni: adesso la norma ricomprende, oltre ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte o per donazione, i trasferimenti di beni e diritti “a titolo gratuito”, nonché quelli “derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione”;
  • l’introduzione del principio dell’autoliquidazione dell’imposta, previsto dall’articolo 27, comma 2, del Testo unico: l’imposta è liquidata dai soggetti obbligati al pagamento in base alla dichiarazione di successione. Nello specifico, il pagamento è effettuato entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di successione (quindi entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, più 90 giorni); successivamente l’ufficio controlla la regolarità dell’autoliquidazione delle imposte e tasse effettuata dal contribuente nonché dei versamenti e la loro rispondenza con i dati indicati nella dichiarazione, nel caso in cui rilevi, in base a quest’ultima, la debenza di una maggiore imposta principale, notifica apposito avviso di liquidazione nel termine di decadenza di due anni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione, oltre sanzioni e interessi di legge (articolo 33 del Tus);
  • lo svincolo delle attività cadute in successione da parte delle banche e degli altri intermediari finanziari (articolo 48, comma 4-bis, Tus), al fine di consentire all’unico erede, di età anagrafica non superiore a 26 anni, di assolvere al pagamento delle imposte ipotecaria, catastale e di bollo. Secondo quanto precisato dalla circolare, tale requisito si intende soddisfatto anche nel caso in cui vi sia la presenza di altri chiamati all’eredità che, alla data di presentazione della suddetta richiesta, abbiano rinunciato all’eredità stessa. Il requisito anagrafico sussiste qualora, alla data della presentazione dell’istanza all’istituto bancario, il richiedente non abbia ancora compiuto ventisei anni o, al massimo, li abbia compiuti il giorno della richiesta stessa. La circolare ha poi spiegato che lo svincolo delle attività è ammesso per il solo pagamento delle imposte ipotecaria, catastale e di bollo, non estendendosi alle somme dovute per il versamento in autoliquidazione di altri tributi quali l’imposta di successione, i tributi speciali e le tasse per i servizi ipocatastali;
  • la disciplina relativa alle modalità di presentazione della dichiarazione di successione, da presentarsi, in via generale, telematicamente (articolo 28 del Tus). Tra i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione la norma ha individuato anche i trustee (in caso di trust testamentario);
  • la deducibilità dei debiti contratti dal defunto negli ultimi sei mesi di vita (articolo 22, comma 2, del Tus), esistenti alla data di apertura della successione; tali debiti sono deducibili se impiegati, tra l’altro, in spese di mantenimento e spese mediche e chirurgiche. Con la circolare è stato chiarito che il debito contratto e il sostenimento delle spese di mantenimento (nonché di quelle mediche e chirurgiche) devono essere comprovati da idonea documentazione, dalla quale risulti anche la correlazione tra il debito e le spese. Per quanto riguarda la qualifica di familiare a carico è stato precisato che occorre fare riferimento alla nozione e ai limiti reddituali annuali indicati dall’articolo 12, comma 2, del Tuir; tale qualifica deve essere verificata con riferimento al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese di mantenimento, nel caso in cui le spese siano state sostenute in due differenti annualità (ad esempio, nel 2024 e nel 2025), la condizione di familiare a carico deve essere considerata, autonomamente, in relazione a ciascuna di esse;
  • l’attività accertativa in relazione alle liberalità indirette (articolo 56-bis del Tus). In tema di accertamento delle liberalità diverse dalle donazioni, non è più richiesta la condizione per la quale dette liberalità devono aver determinato un incremento patrimoniale “superiore all’importo di 350 milioni di lire”. A queste liberalità si applica l’aliquota dell’8% per la parte eccedente l’eventuale franchigia. Se la registrazione delle liberalità indirette è effettuata volontariamente, si applica l’imposta tenendo in considerazione sia le aliquote sia le eventuali franchigie di cui all’articolo 56 del Tus;
  • l’abrogazione della normativa disciplinante l’istituto del cosiddetto “coacervo successorio”;
  • la circolare precisa anche quanto disposto dal nuovo articolo 36 del Tus, che ora prevede, al comma 5-bis, l’esonero dal regime di solidarietà passiva per il pagamento dell’imposta sulle successioni e donazioni, nonché delle imposte ipotecaria e catastale, in favore degli enti del Terzo settore (individuati dall’articolo 4, comma 1, del codice del Terzo settore), nonché di tutti i soggetti indicati nell’articolo 3 del Tus.

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