Non è generalmente vietato prendere il sole in balcone, purché si mantenga il decoro e la pubblica decenza: ecco cosa sapere.
Commenti: 0
Prendere il sole sul balcone
Pexels

Con l’avvicinarsi della bella stagione e l’arrivo di giornate sempre più calde, un dubbio comune si diffonde tra chi abita in condominio: si può prendere il sole sul balcone? In linea generale, dedicarsi all’abbronzatura sul proprio terrazzo è generalmente consentito, purché non si superino i limiti del decoro.

Abbronzarsi in balcone può infatti rientrare nei diritti fondamentali dei condomini, tuttavia è indispensabile non violare le leggi vigenti sulla pubblica decenza.

Cosa sapere prima di prendere il sole in balcone

Le splendide giornate della primavera inoltrata, con il giusto tepore per concedersi momenti all’aria aperta, alimentano in molti condomini il desiderio di dedicarsi alla tintarella. Quale migliore occasione, infatti, per salutare definitivamente il tipico pallore invernale, così da acquisire una sufficiente abbronzatura in vista delle sempre più imminenti vacanze estive. Eppure, prima di dedicarsi a questa rilassante attività, per chi vive in condominio è necessario prendere in considerazione alcuni fattori.

Quando si può prendere il sole in balcone

Così come accennato nei precedenti paragrafi, prendere il sole sul proprio balcone o terrazzo in condominio non è un’attività generalmente vietata. Tuttavia, vi possono essere precise limitazioni, specificate innanzitutto dalla legge.

In base all’articolo 726 del Codice Penale, depenalizzato con il D.Lgs. 8/2016, è vietato compiere in luoghi pubblici o esposti al pubblico degli atti contrari alla pubblica decenza. Questo vuol dire che, per prendere il sole sul proprio balcone, bisogna accertarsi di farlo in modo consono, ad esempio:

  • indossando indumenti adeguati, rinunciando perciò alla tintarella integrale;
  • evitando comportamenti indecorosi che potrebbero turbare il prossimo.
Prendere il sole in balcone in estate
Pexels

Sempre in base all’articolo 726 del Codice Penale, le eventuali violazioni possono comportare una sanzione amministrativa pecuniaria anche importante, da 5.000 a 10.000 euro. La questione della pubblica decenza non è però l’unica da prendere in considerazione, perché una volta che ci si ritroverà sul proprio terrazzo, bisognerà prestare attenzione anche a:

  • non arrecare disturbo ai vicini con comportamenti rumorosi. Ad esempio, rimanere sul balcone con musica a tutto volume può rappresentare un’immissione vietata, in base all’articolo 844 del Codice Civile. Se il disturbo è invece generalizzato, e quindi non limitato al condominio, si rischia di violare l’articolo 659 sulla tutela della quiete pubblica;
  • posizionare in modo corretto oggetti pesanti o instabili, come ombrelloni e sdraio, per evitare che cadendo rappresentino un pericolo per la sicurezza altrui. In caso di danni a persone o cose, il condomino sarà ritenuto responsabile, in base all’articolo 2051 del Codice Civile.

Il regolamento condominiale può vietare di prendere il sole in balcone?

Quando si parla di abbronzatura sui balconi del condominio, non può che sorgere un legittimo dubbio sulla possibilità che il regolamento vieti questa pratica. A questo scopo, è utile sapere che:

  • il regolamento assembleare, approvato a maggioranza, disciplina l’uso delle parti comuni e il decoro dell’edificio, ma non può imporre divieti che limitino i diritti fondamentali dei condomini sulle loro proprietà esclusive, come appunto il balcone. Di conseguenza, un divieto a prendere il sole potrebbe essere illegittimo, a meno che non sia giustificato da motivi concreti, ad esempio per ragioni di decoro architettonico o di sicurezza. In altre parole, il regolamento potrebbe vietare l’installazione di lettini o ombrelloni per ragioni estetiche, non la pratica di abbronzarsi;
  • il regolamento contrattuale, redatto dal costruttore e accettato dai condomini tramite l’atto di acquisto, può contenere norme più restrittive, tali da comprendere anche le proprietà esclusive. Tuttavia, un ipotetico divieto dovrebbe essere molto specifico - ad esempio, impedire l’uso di ombrelloni e sdraio o non permettere l’esposizione in costume - e, in ogni caso, non violare i diritti fondamentali dei proprietari.

Alcuni consigli per prendere il sole in balcone

È però difficile che il regolamento condominiale riporti effettivamente delle norme relative all’abbronzatura in balcone e, fatto non di certo meno importante, il concetto di pubblico decoro è abbastanza soggettivo: non bisogna infatti offendere il pudore o la morale altrui. Quindi, in assenza di grandi riferimenti, come comportarsi per prendere il sole all’interno degli spazi di proprietà esclusiva?

Seppur con differenze fra i singoli casi, prima di concedersi la tintarella sul terrazzo, è bene accertarsi di:

  • evitare comportamenti indecorosi, soprattutto se ci si affaccia su una zona affollata o particolarmente visibile ai vicini;
  • prestare attenzione all’orario di esposizione, ad esempio evitando le ore dove la probabilità di disturbare il prossimo sono più elevate;
  • accertarsi di indossare un abbigliamento consono, che non possa offendere l’altrui e la pubblica decenza.

In tal senso, la visibilità diventa un fattore centrale: ad esempio, la sentenza 3566/1999 della Corte di Cassazione ha specificato che l’articolo 726 del Codice Penale è applicabile solo in contesti di visibilità pubblica. Se gli atti contrari alla pubblica decenza avvengono in aree non visibili - ad esempio, su un balcone nascosto o schermato dalla visione altrui - mancano i requisiti per la violazione.

Possibilità e limiti nell’uso del balcone in condominio

La pratica del prendere il sole rientra nel più ampio gruppo dei diritti e delle limitazioni sia sulle proprietà private in contesti di condominio, come appunto il balcone, che in zone a uso comune, quali le modalità d’uso delle terrazze condominiali. Ma cosa si può effettivamente fare sul balcone di casa?

Cosa è consentito fare sul balcone di casa

In linea generale, in qualità di pertinenza esclusiva, il balcone di casa può essere utilizzato per attività che non siano in violazione del regolamento condominiale o, ancora, delle leggi vigenti. È però bene sottolineare che, in base all’articolo 1138 del Codice Civile, il regolamento di condominio non può vietare attività fondamentali per i proprietari di porzioni esclusive dello stabile.

Prendere il sole sul terrazzo
Pexels

In linea generale, oltre a prendere il sole, sul proprio terrazzo il condomino potrà eseguire tutte quelle attività che non comportano offese alla pubblica decenza, il disturbo della quiete altrui o pericoli per la sicurezza del condominio e dei suoi residenti. A titolo esemplificativo, si potrà quindi:

  • coltivare piante, purché vasi e fioriere non creino pericoli - ad esempio, cadendo dal balcone perché non correttamente fissate - oppure comportino danni, come infiltrazioni d’acqua;
  • stendere il bucato, salvo divieti specifici, evitando però il gocciolamento sui balconi sottostanti o limitando la visuale dagli appartamenti altrui;
  • posizionare arredamento consono, come tavoli, sedie, tende e ombrelloni, purché non violino le regole di decoro estetico e architettonico del condominio;
  • approfittare del balcone senza creare disagi agli altri condomini, quindi evitando di produrre rumori molesti - la musica, oppure il chiacchiericcio a volume elevato dei propri familiari e amici - o emissioni fastidiose, come fumi che potrebbero penetrare negli appartamenti altrui.

Cosa non si può fare sul proprio balcone

Per contro, anche se si tratta di una proprietà esclusiva, l’uso del balcone in condominio può essere soggetto ad alcune limitazioni. In particolare, bisognerà evitare di:

  • rendersi responsabili di un’esposizione indecente, non solo quando si prende il sole, evitando tutti quei comportamenti che possono essere ritenuti contrari al pubblico pudore, in base all’articolo 726 del Codice Penale;
  • disturbare la quiete degli altri condomini o, addirittura, quella pubblica, con rumori molesti, musica a tutto volume, grida e schiamazzi. Come già visto, se il disturbo è generalizzato, si rischia di violare l’articolo 659 del Codice Penale;
  • emettere o produrre sostanze fastidiose, che possono finire nella proprietà altrui, come ad esempio i fumi di cottura di un barbecue che penetrano dalle finestre nell’appartamento del vicino, in base all’articolo 844 del Codice Civile;
  • apportare modifiche estetiche non autorizzate, come ad esempio l’installazione di strutture fisse senza consenso assembleare, in relazione alle innovazioni previste e vietate dall’articolo 1120 del Codice Civile;
  • rendersi responsabili di pratiche e azioni che potrebbero minacciare la sicurezza dello stabile o dei condomini, come ad esempio oggetti pesanti non sufficientemente fissati - gli ombrelloni, ad esempio - che cadendo potrebbero causare danni agli altri. 

Come facile intuire, molto dipende sia dalla conformazione e dalle caratteristiche del proprio condominio, nonché dal regolamento approvato dall’assemblea. Per questo, è sempre utile richiedere informazioni all’amministratore di condominio e consultare un legale di propria fiducia.

Vedi i commenti (0) / Commento

per commentare devi effettuare il login con il tuo account

Etichette