Non si può dire che il tema della sicurezza non sia di fondamentale importanza anche in condominio: per la tutela dei residenti, e dello stesso stabile, è necessario rispettare delle rigide imposizioni di legge. In particolare, la normativa antincendio sui box condominiali: poiché si tratta di spazi per il posteggio dei veicoli, spesso utilizzati dai residenti anche per il deposito di oggetti personali, le probabilità che possa scoppiare un rogo non sono da sottovalutare. Ma cosa prevedono le norme in vigore e chi, soprattutto, risponde in caso di danni?
La normativa antincendio nei box condominiali
La normativa per garage condominiali vigente impone una particolare attenzione alla sicurezza antincendio, considerando la natura degli spazi adibiti ad autorimessa e gli usi tipici fatti dai condomini. In linea generale, le principali disposizioni sono definite dal D.M. del 15 maggio 2020 e dal D.P.R. 151/2011, che hanno aggiornato e ampliato normative precedenti - quali il D.M. del primo febbraio 1986 - mentre utili linee guida giungono dalla Circolare 17496/2020 dei Vigili del Fuoco.
Quali misure prevede la normativa
Per comprendere quali siano le principali norme antincendio per box condominiali, è innanzitutto necessario capire come siano classificati questi garage. In base al D.M. del 15 maggio 2020 e al D.P.R. 151/2011, le autorimesse si distinguono per ampiezza della superficie e grado di rischio:
- tra 300 e 1.000 metri quadrati, autorimesse di Categoria A (75.1.A) con profilo a basso rischio;
- tra 1.000 e 5.000 metri quadrati, autorimesse di Categoria B (75.2.B) con profilo di medio rischio;
- tra 5.000 e 10.000 metri quadrati, autorimesse di Categoria C (75.3.C) con profilo di rischio alto.
Come facile intuire, gli obblighi variano a seconda della categoria e della probabilità d’incendio. Il primo caso è quello dei cosiddetti garage “sotto soglia”, per i quali si applica la normativa antincendio per autorimesse condominiali inferiori a 300 mq. Generalmente, richiedono:
- strutture portanti con classe di resistenza al fuoco conforme ai requisiti di sicurezza del D.M. del 15 maggio 2020;
- porte di comunicazione tra il condominio e l’autorimessa in materiali non combustibili;
- estintori in numero e classe adeguata - ad esempio, 21A 89B - accessibili entro 30 metri;
- sistemi di ventilazione adeguati, con aperture per fumi di almeno 1/40 della superficie lorda;
- vie d’esodo accessibili, di 0,8 metri minimi di larghezza orizzontale o 0,9 verticale, lunghe massimo 30 metri, come previsto dalla Circolare 17496/2020;
- eventuali rilevatori di fumo che, per quanto non siano obbligatori, rimangono consigliati.
All’interno di questi locali è normalmente vietato depositare fluidi infiammabili, carburanti in grandi quantità o sostanze pericolose. Ancora, i veicoli a GPL sono consentiti se dotati di valvole di sicurezza conformi alla normative vigenti.
Gli obblighi per i grandi garage
Più estesi sono invece gli obblighi previsti dalle norme antincendio per autorimesse superiori ai 300 mq. Innanzitutto, queste richiedono la presentazione della SCIA e del relativo progetto redatto da un tecnico. Inoltre, per le autorimesse di Categoria C è anche necessario l’apposito CPI per box condominiali, ovvero il Certificato di Prevenzioni Incendi, rilasciato a seguito della verifica di conformità da parte dei Vigili del Fuoco. In linea sintetica, a seconda della categoria, potrebbero essere necessari:
- per la Categoria A, porte tagliafuoco, impianti sprinkler per l’estinzione delle fiamme, vie di fuga adeguatamente segnalate e sgombre con larghezza minima di 0,9 metri, aperture di ventilazione non inferiori a 1/40 della superficie lorda e controlli periodici degli impianti;
- per la Categoria B, porte tagliafuoco avanzate - ad esempio, REI 120 - sistemi di estinzione automatici con sprinkler potenziati, sistemi di rilevazione dei fumi e di allarme rapidi, vie di fuga almeno di 1,2 metri in larghezza e segnaletica avanzata e un generatore d’emergenza per autorimesse interrate con ascensori, per garantirne il funzionamento anche in caso di blackout;
- per la Categoria C, sistemi antincendio complessi con sprinkler ad alta capacità e integrati con soluzioni di spegnimento a gas o schiuma, porte tagliafuoco ad alte prestazioni - ad esempio, REI 180 - sistemi meccanici per l’estrazione dei fumi, multiple vie di fuga con percorsi larghi almeno 1,5 metri, uscite d’emergenza aggiuntive e aggiornamento del CPI ogni cinque anni.
Quando un garage non è a norma
Comprese le misure principali definite dalle normative vigenti, quando un garage condominiale non è a norma? In linea generale, i box non sono conformi se:
- mancano gli estintori o il loro posizionamento è errato;
- non sono presenti vie d’esodo adeguate;
- non viene garantita una ventilazione sufficiente;
- sono presenti materiali infiammabili immagazzinati in modo non sicuro;
- manca il CPI, se l’autorimessa è superiore ai 300 metri quadrati.
In base all’articolo 1130 del Codice Civile, l’amministratore di condominio è responsabile della sorveglianza e della manutenzione degli impianti antincendio: la mancata conformità può comportare sia sanzioni amministrative che penali.
Quando è obbligatorio l’estintore in condominio
Nei contesti condominiali, un dubbio frequente è relativo all’installazione degli estintori all’interno dei box. Come già visto, il D.M. del 15 maggio 2020 e il D.P.R. 151/2011, integrati dalle linee guida della Circolare 17496/2020, forniscono precisazioni sulla predisposizione di questi apparecchi:
- per le autorimesse sotto ai 300 metri quadrati, è sufficiente un numero di estintori portatili adeguato, posizionati in modo strategico affinché possano essere sempre raggiunti entro 30 metri;
- per le autorimesse superiori ai 300 metri quadrati, gli estintori devono sempre essere in numero adeguato e abbinati a sistemi di estinzione automatica, come gli sprinkler, dimensionati secondo l’ampiezza dell’area, come visto nel precedente paragrafo.
Anche in questo caso, l’amministratore di condominio è responsabile della manutenzione periodica degli estintori, assicurandosi che siano sempre conformi agli standard di sicurezza previsti.
I danni per gli incendi nei garage condominiali
Ma cosa accade qualora dovesse scoppiare un incendio in un box condominiale? Anche in presenza di adeguati sistemi di prevenzione, le fiamme possono causare danni rilevanti non solo ai veicoli, ma anche alle parti comuni del condominio e, in casi gravi, anche alle persone. Chi ne risponde?
I danni alle parti comuni del condominio
Può capitare che un incendio in garage comporti dei danni alle parti comuni del condominio, ad esempio muri, soffitti, impianti elettrici o idrici. Di norma, tali danni sono coperti dall’assicurazione condominiale, che procederà al rimborso previa verifica delle condizioni dello stabile e dell’origine delle fiamme.
Tuttavia, se l’incendio è stato causato da un garage condominiale non a norma, o dalla negligenza dell’amministratore in qualità di responsabile della sicurezza antincendio dello stabile, l’assicurazione potrebbe rifiutarsi di pagare. In questo caso, l’assemblea di condominio può:
- deliberare di ripartire le spese di riparazione in base ai millesimi di proprietà, seguendo quindi l’articolo 1123 del Codice Civile, salvo diversa convenzione;
- procedere alla revoca dell’amministratore per negligenza, in base all’articolo 1129 del Codice Civile, se si dimostra una grave violazione degli obblighi di gestione;
- adire le vie legali per ottenere il risarcimento del danno, in base all’articolo 2051 del Codice Civile, se le responsabilità dell’incendio sono direttamente collegate all’azione dell’amministratore o di uno specifico condomino.
Le responsabilità del proprietario del box o dell’auto
Ma quali sono le responsabilità del singolo proprietario di un garage in condominio o, ancora, di un veicolo? Molto dipende dalle cause dell’incendio:
- se le fiamme sono state generate da terzi o da un evento fortuito, come ad esempio un guasto all’impianto elettrico condominiale, il proprietario del box non è generalmente ritenuto responsabile;
- se l’incendio è invece scaturito per il mancato rispetto delle regole antincendio del condominio, come nel caso dello stoccaggio di materiali altamente infiammabili nel garage, o da eventi preventivabili come un noto guasto agli impianti non adeguatamente segnalato, il proprietario potrebbe essere tenuto al risarcimento del danno, in base al già citato articolo 2051 del Codice Civile.
È infine utile ribadire che, in base all’articolo 1130 del Codice Civile, l’amministratore di condominio deve eseguire le deliberazioni assembleari e compiere atti conservati sulle parti comuni, inclusa anche la vigilanza sulla conformità alle norme antincendio, anche in qualità di referente per autorimesse soggette al D.P.R. 151/2011. Questo comporta che lo stesso amministratore informi adeguatamente i condomini sulle norme da rispettare e intervenga in caso di violazioni.
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