Sono sempre più i residenti in condominio che, per eludere il classico traffico cittadino o semplicemente per ragioni ambientali, decidono di effettuare i loro spostamenti sulle due ruote. Ma è possibile lasciare la bicicletta sul pianerottolo quando si rientra a casa, per averla comodamente sempre a disposizione?
In linea generale, né il Codice Civile né le principali norme di sicurezza permettono di lasciare mezzi sul pianerottolo condominiale, perché il passaggio nelle aree comuni deve essere lasciato libero, e quindi privo di ostacoli, per gli altri condomini. Per questo, possono essere previste anche sanzioni amministrative o multe e, nei casi più gravi, si risponde con responsabilità civili e penali.
Si può lasciare la bici sul pianerottolo
Come accennato in apertura, al crescere dei condomini dotati di biciclette o analoghi, aumentano anche i dubbi su dove parcheggiare questi mezzi. Per quanto possa rappresentare una soluzione comoda, lasciare la bicicletta sul pianerottolo condominiale non è ammesso, perché sarebbe d’intralcio per gli altri condomini.
In particolare, l’articolo 1102 del Codice Civile disciplina l’uso delle parti comuni, sottolineando che il singolo condomino possa avvalersene:
- senza alterarne la destinazione d’uso;
- purché non impedisca ad altri di fare altrettanto.
I pianerottoli hanno funzione primaria di garantire il transito dei condomini, garantendo sufficiente spazio tra le scale e le porte dei singoli appartamenti. Pertanto, non se ne può modificare la destinazione d’uso trasformandoli in depositi personali, dove lasciare oggetti, scatole e, appunto, anche biciclette e altri piccoli mezzi di trasporto.
Non è però tutto poiché, oltre alle disposizioni del Codice Civile sull’uso delle parti comuni, è necessario prendere in considerazione anche le principali normative di sicurezza. Ad esempio, le norme antincendio in vigore - quali il Codice di Prevenzione Incendi, ovvero il D.M. del 3 agosto 2015 - impongono che le vie d’esodo vengano lasciate libere da ogni ingombro. Una bicicletta abbandonata sul pianerottolo potrebbe rappresentare un ostacolo in caso d’incendio o, ancora, per qualsiasi tipo di altra situazione d’emergenza.
Sulla questione delle biciclette in condominio, la giurisprudenza è intervenuta più volte. Ad esempio, con l’ordinanza 16934/2023, la Corte di Cassazione ha confermato l’impossibilità di occupare gli spazi comuni condominiali con beni personali, poiché costituisce uso improprio.
La bici nell’androne o legata alle scale
Similmente a quanto avviene per il pianerottolo, non è possibile nemmeno parcheggiare la bicicletta nell’androne condominiale o, ancora, legarla alla ringhiera delle scale. Si tratta sempre di parti comuni dello stabile e, per questo, rimangono valide le disposizioni dell’articolo 1102 del Codice Civile e le principali norme di sicurezza vigenti.
È inoltre utile ricordare che, essendo sia l’androne che le scale delle riconosciute via di fuga in caso di pericoli o emergenze, non è nemmeno ammesso il parcheggio temporaneo dei veicoli a due ruote.
I rischi della bicicletta sul pianerottolo
Considerate i vincoli di legge precedentemente illustrati, quali sono i rischi del parcheggiare una bicicletta sul pianerottolo condominiale? Le conseguenze possono essere diverse, tra multe o sanzioni amministrative, richieste di risarcimento dei danni e, nei casi più gravi, responsabilità penali per i trasgressioni.
Innanzitutto, gli altri residenti possono chiedere l’intervento dell’amministratore, per ottenere la rimozione delle biciclette in condominio, abbandonate in spazi non consoni. Quest’ultimo potrà:
- inoltrare una diffida al responsabile, per richiedere la cessazione del comportamento non consono;
- comminare multe interne, in base a quanto previsto dall’articolo 70 della Disposizioni di Attuazione del Codice Civile.
Affinché l’amministratore di condominio possa effettivamente multare il condomino che ha commesso la violazione, è però necessario che le sanzioni siano espressamente riportate all’interno del regolamento condominiale. In questo caso, il responsabile potrebbe essere chiamato a corrispondere:
- fino a 200 euro per la singola violazione;
- fino a 800 euro in caso di recidive.
Non è però tutto, perché bisogna anche considerare la possibilità che i condomini decidano di avviare un’azione legale, per richiedere il risarcimento dei danni causati, come ad esempio pareti o pavimentazioni rovinate dalla bicicletta. Ancora, se la bicicletta è causa di un incidenti - si pensi al condomino che, passando sul pianerottolo, inciampa e si ferisce - la responsabilità è sia civile che penale: sempre per i danni causati, in base all’articolo 2043 del Codice Civile, che per lesioni colpose, secondo l’articolo 590 del Codice Penale.
Infine, bisogna ricordare che molte polizze assicurative condominiali non coprono danni dovuti all’uso improprio delle parti comuni: il condominio, di conseguenza, potrebbe rivalersene sempre sul responsabile.
Cosa posso mettere sul pianerottolo della mia casa
Di fronte a simili divieti di legge, è più che lecito che i condomini si pongano un quesito: “cosa posso mettere sul pianerottolo della mia casa?”. In linea generale, e sempre in relazione all’articolo 1102 del Codice Civile, non si possono lasciare oggetti che ne possono modificare la destinazione d’uso, quindi da area di transito a deposito. Di conseguenza, non si potrà procedere con mobili, piante, grandi tappeti, scatole e scatoloni, biciclette, monopattini e via dicendo.
Le eccezioni sono poche e, di solito, sempre per ragioni temporanee. Ad esempio, sono permessi gli zerbini davanti alle porte o semplici decorazioni stagionali, come ad esempio decori natalizi sulle porte, sempre che non siano d’intralcio al passaggio.
Dove posso parcheggiare la mia bici in un condominio
Alla luce di quanto appreso, trovare in condominio una collocazione idonea per la bicicletta è di fondamentale importanza, anche per evitare diatribe con gli altri condomini e le conseguenze di eventuali azioni risarcitorie. Ma come orientarsi?
Il ruolo del regolamento condominiale
Il primo passo è verificare le eventuali disposizioni presenti all’interno del regolamento condominiale, in base alla sua natura. Infatti:
- il regolamento assembleare può designare aree specifiche per il parcheggio delle biciclette o, ancora, esplicitare zone dell’edificio dove la presenza di mezzi personali è proibita;
- il regolamento contrattuale può invece prevedere dei divieti più rigidi, come ad esempio l’impossibilità di attraversare con la bicicletta gli spazi comuni, anche per pochi e brevi istanti.
È utile sottolineare che il regolamento assembleare può essere modificato, per adattarlo a nuove esigenze degli stessi residenti. Secondo l’articolo 1136 del Codice Civile, in assemblea sarà necessario ottenere:
- il voto della maggioranza degli intervenuti in assemblea;
- purché rappresentino almeno i 500 millesimi del valore dell’edificio.
Se, invece, si rende necessaria la modifica del regolamento contrattuale, si renderà indispensabile l’unanimità dei condomini.
La bicicletta nel cortile condominiale
In assenza di specifiche norme da regolamento, è possibile lasciare la bicicletta nel cortile condominiale? In linea generale, si tratta di un comportamento che non viola l’articolo 1102 del Codice Civile, purché non si impedisca ad altri di fare altrettanto. La destinazione d’uso non viene infatti modificata: il cortile è solitamente un’area comune pensata anche per il parcheggio temporaneo dei mezzi.
È però necessario che non venga ostacolato il passaggio di altri veicoli o dei pedoni e, fatto non meno importante, che non si creino rischi per la sicurezza altrui. Ancora, se vi sono aree del cortile specificatamente delimitate per il parcheggio delle auto, la bicicletta non può essere lasciata in questi spazi.
Il voto in assemblea per adibire spazi appositi
Infine, è utile anche sapere come procedere per portare all’attenzione dell’assemblea la possibilità di creare spazi consoni per le biciclette o, ancora, di installare delle apposite rastrelliere.
Come chiarito dal Tribunale di Napoli con la sentenza 2413/2024, se l’intervento non rappresenta un’innovazione ai sensi dell’articolo 1120 del Codice Civile - come nel caso di una semplice rastrelliera, che può essere facilmente rimossa e non altera in modo sostanziale l’edificio - è sufficiente una maggioranza:
- degli intervenuti in assemblea;
- purché rappresentino almeno i 500 millesimi del valore dell’edificio.
Se, invece, l’intervento rappresenta un’innovazione, bisognerà ottenere:
- sempre la maggioranza degli intervenuti in assemblea;
- purché rappresentino almeno i 2/3 del valore dell’edificio.
Attenzione, però, se si rende necessario il cambio di destinazione d’uso di una parte comune preesistente, quale la trasformazione di un cortile condominiale adibito a transito in un parcheggio esclusivo per biciclette. In questo caso, in base all’articolo 1117-ter del Codice Civile, servirà sempre il voto favorevole dei 4/5 dei partecipanti al condominio, purché in rappresentanza dei 4/5 del valore dell’edificio.
In caso di dubbi, è utile avvisare preventivamente l’amministratore di condominio o, ancora, chiedere un parere al proprio legale di riferimento.
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