1 Risposte:

gianluca
29 Giugno 2011, 16:11

Dal punto di vista giuridico il diritto di abitazione è un diritto reale di godimento del bene di "valore" inferiore all'usufrutto perchè consiste nella possibilità, per il titolare del diritto stesso e del proprio nucleo familiare, di abitare una casa escludendo la facoltà di ricavarne dei frutti e quindi di poterla locare a terzi.
Si tratta di un diritto incedibile e non pignorabile.

Per quanto riguarda la ripartizione delle spese condominiali il codice civile parifica il diritto di abitazione all'usufrutto, ragion per cui a carico del titolare del diritto di abitazione sono da intendersi le spese di ordinaria manutenzione mentre al "nudo proprietario" spetteranno quelle di straordinaria manutenzione.

L'amministratore quindi, per le eventuali spese di straordinaria amministrazione non pagate imputabili al "nudo proprietario", potrà rivalersi sull'immobile. Mentre per quelle ordinarie potrà intervenire solo nei confronti del titolare del diritto di abitazione ma, non potendo rivalersi sul diritto, dovrà trovare altre strade al fine di recuperare il dovuto (es. Pignoramento del quinto dello stipendio).

Experto avalado por idealista

per commentare devi effettuare il login con il tuo account