La dichiarazione di rispondenza serve in assenza di dichiarazione di conformità, per impianti realizzati tra il 1990 e il 2008
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Dichiarazione di rispondenza e verifica degli impianti
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In un contesto edilizio sempre più attento alla sicurezza, la verifica degli impianti è di fondamentale importanza. Tra gli strumenti utili per il controllo della loro conformità, vi rientra la dichiarazione di rispondenza (DiRi): un documento che attesta la sicurezza di varie tipologie d’impianto - elettrico, idrico-sanitario o a gas - in assenza della dichiarazione di conformità (DiCo) originale. Viene rilasciata da un tecnico qualificato, a seguito di ispezioni e collaudi, per sistemi installati tra il 1990 e il 2008: la dichiarazione accerta la conformità dell’impianto alle norme vigenti al momento della sua installazione.

Cos’è la dichiarazione di rispondenza

Negli immobili meno recenti, può capitare di trovare impianti già esistenti ma privi delle relative certificazioni di conformità, perché perse nel tempo o, addirittura, mai state emesse. Al fine di verificare la sicurezza di questi sistemi, con il D.M. 37/2008 è stata introdotta la dichiarazione di rispondenza (DiRi): un documento tecnico di certificazione.

La dichiarazione di rispondenza dell’impianto non è altro che un certificato tecnico, che attesta l’idoneità del sistema installato, in relazione alle norme in vigore al momento della sua messa in opera. Si ricorre a questo strumento proprio quando non è presente una dichiarazione di conformità (DiCo) standard e, di fatto, rappresenta una soluzione di transizione: non autorizza interventi correttivi immediati, bensì documenta lo stato attuale dell’impianto in relazione a norme storiche.

Disponibile per le principali tipologie d’impianto - termici, idrico-sanitari, del gas - riguarda unicamente i sistemi realizzati tra il 1990 e il 2008. Inoltre, la dichiarazione deve essere compilata da un tecnico qualificato, a seguito di sopralluoghi, collaudi e opportune verifiche, includendo informazioni dettagliate sull’edificio, sul proprietario e sui controlli effettuati.

Verifica dell'impianto idraulico
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Ma cosa sostituisce la dichiarazione di rispondenza per impianti ante 1990, se realizzati prima del 13 marzo dello stesso anno? Per questi sistemi non è prevista la DiRi e, di conseguenza, per trasferimenti immobiliari o altre esigenze contrattuali, spesso si ricorre a una dichiarazione sostitutiva di atto di proprietà del proprietario o a relazioni tecniche redatte da professionisti. Tali documenti, però, non hanno un valore equiparabile alla dichiarazione di rispondenza e hanno unicamente fini privati.

Cos’è l'attestazione di rispondenza?

Per la verifica degli impianti già esistenti, talvolta si fa riferimento all'attestazione di rispondenza. Si tratta di una definizione informale, che viene utilizzata per indicare la dichiarazione di rispondenza, ma che non costituisce un documento o una certificazione separata.

Non a caso, il D.M. 37/2008 non presenta una definizione autonoma per l’attestazione: il riferimento corretto è sempre alla dichiarazione, ovvero alla DiRi. 

Quando serve la dichiarazione di rispondenza

In linea generale, la dichiarazione di rispondenza può risultare necessaria quando i sistemi già esistenti sono privi delle certificazioni standard, perché perdute o mai eseguite. È il caso, ad esempio, della mancata consegna della dichiarazione di conformità. Come specificato in precedenza, è però disponibile solo per gli impianti realizzati tra il 13 marzo 1990 e il 27 marzo 2008.

Ma in quali casi si può effettivamente ricorrere alla DiRi? Di norma, questo documento può rendersi necessario per:

  • l’attivazione o la variazione di utenze, come la richiesta di una nuova fornitura di energia, gas o acqua o, ancora, per modificare la potenza contrattuale;
  • la vendita o il trasferimento dell’immobile, per verificare la sicurezza degli impianti, per coperture assicurative o richieste di mutuo;
  • il rilascio o l’aggiornamento della segnalazione certificata di agibilità (SCA), nei casi in cui il Comune richieda la verifica della documentazione impiantistica;
  • l’apertura o il trasferimento di attività commerciali, perché la documentazione è richiesta dalle autorità competenti;
  • la ristrutturazione parziale o la manutenzione straordinaria degli immobili, per certificare lo stato degli impianti preesistenti;
  • le locazioni o le successioni ereditarie, per proteggere sia il proprietario che l’inquilino, nonché gli eredi, da eventuali contestazioni.

Questa documentazione può essere inoltre declinata alle esigenze di impianti specifici. In particolare, è possibile avvalersi di una dichiarazione di rispondenza per:

  • l’impianto elettrico, indispensabile per nuovi allacciamenti o modifiche di potenza;
  • l’impianto idrico, per escludere problemi di tenuta, perdite o per l’attivazione di nuove utenze acqua;
  • l’impianto a gas, per prevenire i rischi di fughe, mantenere oppure ottenere la fornitura del metano;
  • la canna fumaria, così da verificare la corretta evacuazione dei fumi e la conformità antincendio.

Al termine delle verifiche deve sempre essere rilasciata l’apposita documentazione, in accordo anche con eventuali specifiche definite dai regolamenti locali. A questo scopo, è utile sapere che diversi Comuni italiani rendono disponibile, sui loro siti ufficiali, il modulo di dichiarazione di rispondenza in PDF.

I soggetti che rilasciano la dichiarazione di rispondenza

La verifica degli impianti, e il successivo rilascio della DiRi, può essere effettuata esclusivamente da professionisti qualificati, così come previsto dall’articolo 7 del D.M. 37/2008.

Ad esempio, per la certificazione di un impianto idraulico già esistente, bisognerà rivolgersi a un tecnico abilitato, che dovrà assumersi la responsabilità civile e penale delle verifiche effettuate e per le attestazioni incluse nella dichiarazione. Fra i soggetti ammessi dalla normativa, vi rientrano:

  • professionisti iscritti all’albo, come ingegneri, periti industriali, geometri o architetti, che abbiano esercitato la professione per almeno cinque anni, nel campo degli impianti oggetto di dichiarazione;
  • responsabili tecnici di imprese abilitate, per impianti di dimensioni limitate, purché l’azienda sia iscritta alla Camera di Commercio da almeno 5 anni e operante nello stesso settore.

I rischi della mancata attestazione degli impianti

Senza un’adeguata verifica, gli impianti presenti in un immobile possono esporre a gravi pericoli, sia per l’integrità strutturale dello stabile che per la salute di chi vi risiede. Per questo, una mancata attestazione può comportare importanti conseguenze.

Verifica dell'impianto del gas
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In particolare, in base al D.M. 37/2008 e alle altre norme applicabili, il proprietario dell’impianto rischia:

  • delle sanzioni amministrative da circa 100 a 1.000 euro per il committente, a seconda della gravità, che possono sensibilmente aumentare per le imprese installatrici;
  • la possibile sospensione di attività commerciali;
  • il risarcimento a terzi dei danni causati per incidenti, quali cortocircuiti, incendi, fughe di gas, con conseguenze sia civili che penali.

Ancora, in assenza della dichiarazione di rispondenza, potrebbe essere difficile ottenere polizze assicurative o l’erogazione di mutui e finanziamenti. Inoltre, bisogna considerare che vendere casa senza certificazione degli impianti può esporre a contestazioni e rivalse da parte dell’acquirente, se non correttamente avvisato prima della sottoscrizione del rogito.

Quanto costa la dichiarazione per un impianto elettrico

Infine, è bene considerare anche le necessarie spese per la verifica e il rilascio della relativa documentazione dei sistemi già esistenti. Il costo per la dichiarazione di rispondenza varia a seconda della tipologia dell’impianto, della sua dimensione, della complessità delle verifiche e dei tariffari di riferimento per la zona geografica in cui sorge l’immobile.

Non esistono delle soglie che possano valere sull’intero territorio nazionale, a titolo esemplificativo vi possono essere dei riferimenti di massima:

  • tra i 300 e gli 800 euro per appartamenti di piccole e medie dimensioni;
  • oltre 1.000 euro per immobili di grandi dimensioni, unità immobiliari commerciali o se si rendono necessari test specifici.

Le cifre possono però enormemente variare rispetto a queste medie, a seconda della tipologia d’impianto: in genere, i più cari sono quelli elettrici, seguiti da gas e acqua.

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