Quando si parla di agevolazioni per l’acquisto della prima casa dei coniugi in comunione dei beni, la dichiarazione con la quale si attesta di essere in possesso dei requisiti previsti per poter godere del beneficio fiscale deve essere resa da entrambi i coniugi, anche da quello non intervenuto nell’atto. A stabilirlo e confermarlo è stata la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 2476 del 5 febbraio 2026.
Il caso
Nel caso in esame, in sede di atto notarile era intervenuto solo uno dei due coniugi, che in regime di comunione legale dei beni aveva acquistato l’intera proprietà di un appartamento, con richiesta di agevolazione prima casa per l’intero bene. L’Ufficio territoriale presso il quale è stato registrato l’atto ha poi riconosciuto l’agevolazione prima casa solo relativamente alla quota di metà del bene e ha negato il beneficio fiscale relativamente alla quota del coniuge non intervenuto materialmente in atto.
In primo grado, la Ctp di Siracusa ha concordato con l’Ufficio; in sede di appello, la Ctr della Sicilia ha invece accolto le osservazioni del contribuente ritenendo che la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti per poter beneficiare delle agevolazioni prima casa poteva essere resa dal coniuge intervenuto in atto anche per conto e nell’interesse del coniuge non intervenuto. L’Agenzia delle Entrate ha quindi presentato ricorso in Cassazione.
La Cassazione ha innanzitutto evidenziato che si tratta di una questione già esaminata e ha affermato che “in tema di imposta di registro, ai fini del godimento delle agevolazioni cd prima casa da parte di un soggetto coniugato in regime di comunione legale dei beni, la dichiarazione di cui all’art. 1, nota II bis lett. B) e c) della Tariffa allegata al DPR n. 131 del 1986 deve essere resa da entrambi i coniugi, anche da quello non intervenuto nell’atto”. La Cassazione ha quindi richiamato le precedenti decisioni n. 14326/2018, n. 26703/2024. I giudici, consolidando l’orientamento già affermato, hanno infine condiviso l’operato dell’Ufficio e hanno riconosciuto l’applicabilità delle agevolazioni prima casa limitatamente alla quota di spettanza del coniuge intervenuto personalmente in atto.
Agevolazioni prima casa, quali sono i requisiti necessari
Per poter beneficiare delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa è necessario soddisfare determinati requisiti.
- Il fabbricato che si acquista deve appartenere alle categorie catastali: A/2 (abitazioni di tipo civile); A/3 (abitazioni di tipo economico); A/4 (abitazioni di tipo popolare); A/5 (abitazioni di tipo ultra popolare); A/6 (abitazioni di tipo rurale); A/7 (abitazioni in villini); A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).
- L’immobile acquistato deve trovarsi nel Comune in cui l’acquirente è residente o trasferisce la sua residenza entro 18 mesi dall’acquisto.
- L’acquirente non deve essere titolare dei diritti di proprietà, usufrutto, uso abitazione, su altre abitazioni situate nello stesso Comune, in proprietà esclusiva o in comunione con il coniuge.
- L’acquirente non deve essere titolare, anche pro quota, di altri diritti su abitazioni situate sull’intero territorio nazionale e acquistate con le agevolazioni prima casa; se quest’ultimo requisito non sussiste, il contribuente può avvalersi delle agevolazioni obbligandosi, nell’atto di acquisto della nuova abitazione, ad alienare entro due anni l’abitazione già posseduta.
Cosa sono le agevolazioni prima casa
Come spiegato dall’Agenzia delle Entrate, si tratta di una serie di agevolazioni fiscali per favorire l’acquisto della prima casa. In presenza di specifici requisiti, sia l’imposta di registro, se si acquista da un privato, sia l’Iva, se si acquista da un’impresa, sono dovute in misura ridotta. Non sono inoltre dovuti imposta di bollo, tributi speciali catastali e tasse ipotecarie sugli atti assoggettati all’imposta di registro proporzionale e su atti e formalità necessari per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari.
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