La legge di Bilancio 2025 ha introdotto un bonus affitto per i lavoratori dipendenti neoassunti sotto forma di fringe benefit. Questo beneficio fiscale consente di escludere dal reddito fino a 5.000 euro annui, per due anni, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e per la manutenzione degli immobili locati dai lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.
E ci si domanda: il rimborso del canone di locazione del lavoratore dipendente concorre alla formazione del reddito? E quali sono i requisiti da rispettare per poter godere di questo beneficio? Non solo. Un lavoratore neoassunto nel 2025, che possiede le condizioni necessarie, può allo stesso tempo usufruire anche delle detrazioni fiscali previste per gli stessi canoni di locazione? Vediamo quanto chiarito dal Fisco, in particolare sulla misura prevista dalla legge di Bilancio 2025.
Bonus affitto: cosa ha previsto la legge di Bilancio 2025
Lo spunto per analizzare quanto previsto dalla legge di Bilancio 2025, in particolare ai commi 386-389, è stato offerto da una domanda presentata a Fisco Oggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate: “In quali condizioni le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per i canoni di locazione relativi a contratti stipulati dal lavoratore dipendente non concorrono al reddito?”.
Come funziona il bonus affitto per i lavoratori dipendenti?
Nel fornire i suoi chiarimenti, il Fisco ha ricordato che la “legge di Bilancio 2025 (commi 386-389) prevede la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, per i primi due anni dalla data di assunzione a tempo indeterminato e nel limite di 5.000 euro annui, delle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione dovuti dal lavoratore a condizione che egli abbia percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nell’anno precedente alla data di assunzione, che abbia trasferito la residenza nel Comune della sede di lavoro e che esso sia distante più di 100 chilometri dalla precedente residenza (cfr circolare n. 4/2025)”.
Chi ha diritto al rimborso dell’affitto?
Nello specifico, i commi 386-389 della legge di Bilancio 2025 recitano:
“Le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui. L’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore non rileva ai fini contributivi.
Le disposizioni si applicano ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nell’anno precedente la data di assunzione che abbiano trasferito la residenza nel comune di lavoro, qualora questo sia situato a più di cento chilometri di distanza dal comune di precedente residenza.
Le somme erogate o rimborsate rilevano ai fini della determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) e si computano, altresì, ai fini dell’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.
Il lavoratore rilascia al datore di lavoro apposita dichiarazione nella quale attesta il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione”.
Bonus affitto dipendenti neoassunti e detrazioni fiscali, sono compatibili?
Il Fisco è poi intervenuto per chiarire se il lavoratore neoassunto nel 2025, in possesso dei requisiti per l’esenzione dei rimborsi del datore di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione, può contemporaneamente usufruire anche delle detrazioni fiscali previste per gli stessi canoni di locazione.
Nel ricordare quanto stabilito dalla legge di Bilancio 2025, che ha introdotto un regime transitorio di esenzione dalle imposte sui redditi in favore dei lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, il Fisco ha sottolineato che - in relazione alle spese erogate e/o rimborsate - il contribuente non potrà beneficiare delle agevolazioni previste per le medesime spese, come ad esempio la detrazione prevista per i canoni di locazione o la detrazione prevista per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.
Si ricorda che l’esenzione concerne, per i primi due anni a decorrere dalla data di assunzione, nel limite di 5mila euro annui, le somme erogate direttamente dai datori di lavoro, o rimborsate da essi ai lavoratori dipendenti, per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati presi in locazione dai medesimi lavoratori, a condizione che i lavoratori abbiano percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 35mila euro nell’anno precedente alla data di assunzione e abbiano trasferito la residenza nel comune della sede di lavoro e che tale comune sia distante più di 100 chilometri dal comune di precedente residenza.
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